Acquiescenza e dichiarazione integrativa: motivazione apparente della CGT (Cass. civ. Sez. V n. 26272 del 27.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la motivazione apparente, che integra la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando l’apparato argomentativo, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, precludendo ogni effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. La sentenza tributaria di appello che dichiari l’inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza del contribuente all’atto impositivo è affetta da motivazione apparente se non chiarisce come la presentazione della dichiarazione integrativa, successiva alla notifica dell’avviso, valga quale accettazione della pretesa, né indica il reddito effettivamente accertato, risultando incompatibile con le risultanze della CTU la conferma della legittimità dell’atto.
Il Fatto
Una società contribuente e il suo legale rappresentante in proprio impugnavano un avviso di accertamento per IRAP, IVA e sanzioni, parzialmente annullato in autotutela. La CTP rigettava il ricorso; la CGT di secondo grado, in appello, dichiarava inammissibile il gravame per carenza di interesse, ravvisando un’acquiescenza nella circostanza che la società, dopo la notifica dell’avviso, aveva rettificato il proprio reddito mediante dichiarazione integrativa.
I contribuenti ricorrono per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sull’acquiescenza e sulle dichiarazioni integrative. La questione arriva davanti alla Corte perché la decisione d’appello, pur dichiarando di aderire alla CTU, risulta contraddittoria rispetto alle sue risultanze reddituali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda che la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 11473/2022, Sez. U n. 22232/2016, Sez. U n. 8053/2014). Tale vizio si verifica nel caso di specie.
La sentenza impugnata, dopo aver riassunto i rilievi dell’Ufficio e le conclusioni della CTU, afferma che il reddito lordo è pari a euro meno 14.186,00: non si comprende come si possa rigettare il ricorso dei contribuenti ove sia accertato un reddito negativo, circostanza incompatibile con la pretesa di maggiori tributi per imposta sul reddito e IVA.
Un secondo profilo di incomprensibilità attiene all’acquiescenza: il giudice d’appello la deduce dalla presentazione della dichiarazione integrativa, definendo la propria decisione di natura formale in sede di spese. Manca però il collegamento tra la rettifica e l’accettazione della pretesa, e non si conosce se sia seguito il versamento del dovuto.
La Corte osserva che l’art. 15 del d. Lgs. n. 218 del 1997 presuppone la rinuncia a impugnare e il pagamento delle somme: qui, all’opposto, la pendenza del giudizio dimostra l’avvenuta impugnazione, che escluderebbe l’istituto. Anche l’art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo ratione temporis, consente di correggere errori od omissioni spontaneamente, non i rilievi oggetto del processo. La giurisprudenza (Cass. n. 5398 del 2012, Cass. n. 11488/2024) esclude la dichiarazione integrativa dopo la contestazione, ma tale profilo non è minimamente accennato in sentenza.
Resta così oscura sia la situazione di fatto, sia quella processuale, sia l’effetto della dichiarazione integrativa sul rapporto tributario. In accoglimento del primo e del terzo motivo la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione; il secondo motivo è assorbito.
Nota della Redazione
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