TARI, motivazione dell’avviso e onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 21579 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la congruità del giudizio espresso dal giudice di merito sulla motivazione di un avviso di accertamento — atto amministrativo, non processuale — deve riportare testualmente, o quantomeno riassumere, i passi della motivazione dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. Il ricorrente deve assolvere al duplice onere imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.: produrre il documento contestato e indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso. In difetto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La mancata menzione, da parte del giudice tributario, dell’istanza di conciliazione ex art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992 non integra vizio di omessa pronuncia, poiché questa concerne domande ed eccezioni di parte, non mere istanze che coinvolgono le determinazioni della controparte. Il preavviso di almeno cinque giorni prima della verifica, previsto dall’art. 73, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, non è sanzionato a pena di nullità dell’accertamento.

Il Fatto

Il Comune di Napoli notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini TARI per l’anno d’imposta 2015, contestando una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata in relazione all’immobile condotto in locazione. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello del contribuente, ritenendo l’avviso compiutamente motivato e confermando la maggiore superficie emersa dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui il Comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i tre motivi di impugnazione. Il primo denuncia la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice regionale pronunciato sull’istanza di conciliazione avanzata dal contribuente ex art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992. La censura è inammissibile: il vizio di omessa pronuncia attiene alle domande e alle eccezioni di parte contro l’atto impugnato, non anche alla mera istanza di conciliazione, che coinvolge le determinazioni della controparte. La decisione di merito rende evidente che il giudice regionale ha ritenuto non sussistenti le condizioni di ammissibilità, essendo l’accordo conciliativo intercorso tra le parti operativo solo per l’anno 2018.

Il secondo motivo prospetta l’omessa motivazione dell’avviso in violazione del combinato disposto dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 7 legge n. 212/2000. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni: mescola temi disomogenei — l’omessa motivazione dell’atto e la non condivisione delle argomentazioni del giudice d’appello — riproponendo circostanze fattuali non esaminabili in sede di legittimità; e incorre nel vizio di non autosufficienza, avendo omesso di illustrare i contenuti essenziali dell’atto impugnato.

Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il ricorrente che censuri la congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportare testualmente, o quantomeno riassumere, i passi di detta motivazione asseritamente erronei, per consentire alla Corte di esprimere il giudizio sulla congruità in base al solo ricorso. La Corte cita, tra le tante, Cass., Sez. T., n. 18387 del 2023 e Cass., Sez. T., n. 17840 del 2023.

La Corte aggiunge che la valutazione del giudice regionale è stata ampiamente illustrativa delle ragioni per cui l’avviso risulta compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi. La divergenza tra superficie denunciata e superficie accertata attiene alla fondatezza della pretesa, non alla motivazione dell’atto, dovendosi distinguere tra l’esistenza della motivazione, requisito formale di validità, e l’effettiva dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria (Cass. n. 8399 del 2013; Cass. n. 14744 del 2022; Cass. n. 13305 del 2024).

Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.lgs. n. 507/1993, per avere il giudice regionale fondato la decisione su una mera scheda di sopralluogo, priva di preavviso al contribuente. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità, costituendo mera riedizione delle censure di merito, senza confutare le ragioni della decisione impugnata. Nel merito, il mancato preavviso di almeno cinque giorni prima della verifica non è sanzionato a pena di nullità dell’accertamento, rispondendo a ragioni di mera opportunità o cortesia. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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