L’Agenzia delle entrate-Riscossione è ente autonomo: la notifica della sentenza alla sola Agenzia delle entrate non fa decorrere il termine breve (Cass. civ. Sez. 5 n. 5464 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, dotato di autonoma soggettività giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ancorché ente strumentale dell’Agenzia delle entrate. Ne consegue che la notificazione della sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, all’Agenzia delle entrate-Riscossione anziché all’Agenzia delle entrate non produce effetto nei confronti di quest’ultima, la quale non può quindi ritenersi decaduta dall’impugnazione. In materia di vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., il ricorrente per cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, a riportare nel ricorso i motivi e le conclusioni ritualmente formulati nei gradi di merito nei loro esatti termini, con indicazione dell’atto difensivo, non essendo il vizio rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
A seguito di PVC della Guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate notificava a una società in nome collettivo e ai suoi due soci un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011, fondato su incongruenze, costi non documentati e antieconomicità pluriennale dell’attività. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva i ricorsi riuniti dei contribuenti.
L’Agenzia proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava tempestivo, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata dai contribuenti all’Agenzia delle entrate-Riscossione non valesse nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Nel merito, la CTR accoglieva l’appello. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondato il primo motivo, con cui i ricorrenti deducevano la tardività dell’appello per intervenuto giudicato sulla sentenza di primo grado. Richiamato l’art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, i giudici di legittimità evidenziano come l’Agenzia delle entrate-Riscossione sia un ente pubblico economico, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate ma dotato di autonoma soggettività giuridica. La strumentalità, lungi dall’escludere l’alterità tra i due enti, la presuppone, posto che l’esercizio di poteri di indirizzo e controllo richiede proprio l’autonomia dell’ente controllato. Ne discende che la notifica della sentenza all’Agenzia delle entrate-Riscossione non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. I ricorrenti lamentavano l’omessa pronuncia su una serie di doglianze riproposte in appello, ma senza indicare l’atto da cui erano tratte le censure e senza dimostrare specificamente la rituale proposizione in primo grado e la riproposizione in appello. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e la necessità di riportare le istanze nei loro esatti termini, non potendo il giudice di legittimità procedere ad autonoma ricerca degli atti (cfr. Cass. n. 28072 del 2021 e Cass. n. 41205 del 2021).
Analogamente inammissibili sono il terzo e il quarto motivo, affetti dai medesimi difetti di precisione e autosufficienza. Il quarto motivo, in particolare, non rappresenta alcun fatto propriamente storico e decisivo pretermesso, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di vizio di omesso esame (cfr. Cass. Sez. U n. 5745 del 2015). Il ricorso è pertanto integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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