Annullamento delle tariffe TARI e ultrattività di quelle previgenti: esclusa l’applicazione retroattiva delle tariffe dell’anno successivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 10295 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, l’eventuale annullamento giurisdizionale della delibera comunale di approvazione della tariffa per un dato anno non comporta la liberazione del contribuente dall’obbligo di pagamento per il servizio di gestione dei rifiuti, ma determina l’applicazione della tariffa vigente nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, che ne costituisce il precedente storico. Tale meccanismo di proroga ex lege opera anche in caso di caducazione giudiziale delle tariffe, non potendo invece applicarsi, in luogo di quelle previgenti, le tariffe approvate per l’anno successivo, attesa la loro natura non retroattiva. La riduzione della TARI nella misura massima del 20% della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013, presuppone la prova del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’ente impositore, non potendo essere desunta dalla mera scelta del contribuente di affidare lo smaltimento a terzi.
Il Fatto
Un Comune proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso di una società contribuente, titolare di uno stabilimento balneare. Il giudice d’appello, a seguito dell’annullamento da parte del giudice amministrativo delle delibere di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2018, aveva disposto l’applicazione per quell’anno delle tariffe approvate per il 2019, oltre alla riduzione del tributo nella misura del 20% per l’asserita gestione autonoma dei rifiuti.
La contribuente resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. La questione centrale riguardava gli effetti dell’annullamento giurisdizionale delle tariffe comunali e la corretta individuazione del regime tariffario applicabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale, ritenendo fondato il primo motivo di censura. Ha affermato che il giudice di appello, applicando le tariffe TARI del 2019 all’anno 2018, aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., poiché la contribuente non aveva mai chiesto l’applicazione retroattiva di quelle tariffe, rendendo la decisione ultra petita. L’appello, in quanto gravame a effetto devolutivo limitato, è circoscritto alle questioni dedotte con i motivi di impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ..
Nel merito, la Corte ha precisato che l’annullamento giurisdizionale delle tariffe non determina la liberazione del contribuente, ma l’applicazione della tariffa previgente. L’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 prevede la proroga di anno in anno delle tariffe e aliquote in caso di mancata approvazione, principio estensibile all’ipotesi di annullamento della delibera, in applicazione della ratio dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 in materia di TARSU. Non è pertanto configurabile l’anticipazione di tariffe future in luogo di quelle annullate.
Quanto alla riduzione del tributo, la Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 656, della legge n. 147/2013 subordina la riduzione alla prova del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’ente. Tale circostanza non può desumersi dallo smaltimento autonomo operato dal contribuente, che costituisce una libera scelta e non un inadempimento dell’ente impositore. La riduzione, inoltre, non spetta qualora il contribuente non abbia superato le soglie quantitative di assimilazione dei rifiuti, rientrando nel regime di privativa comunale e nell’obbligo di avvalersi del servizio pubblico, salva la sola eccedenza.
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Nota della Redazione
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