Curatore può eccepire inefficacia atto del fallito senza mutare domanda (Cass. civ. Sez. I n. 26358 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare che, convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo, eccepisce l’inefficacia nei confronti dei creditori concorsuali del contratto preliminare stipulato dal fallito in pendenza della procedura, ai sensi dell’art. 44, comma 1, legge fall., non propone domanda riconvenzionale né muta la domanda originaria. La causa petendi resta ancorata al contratto di mutuo, fonte del credito acquisito all’attivo ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fall., e la controeccezione è volta soltanto a paralizzare l’eccezione di estinzione dell’obbligazione sollevata dalla controparte, senza richiedere una decisione con efficacia di giudicato. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza funzionale del tribunale fallimentare, non sollevata entro la prima udienza ai sensi dell’art. 38 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il fallimento di un imprenditore ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società per la restituzione di una somma che il fallito aveva concesso in mutuo dopo la dichiarazione di fallimento. Il curatore invocava l’acquisizione all’attivo dell’utilità conseguita dal debitore nel corso della procedura, ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fall.
La società si è opposta, deducendo che il mutuo era finalizzato all’acquisto di un immobile e che il fallito, con successivo contratto preliminare, si era impegnato ad acquistarlo egli stesso, imputando la somma a caparra confirmatoria e principio di pagamento, salvo poi rendersi inadempiente. Il fallimento ha replicato eccependo l’inefficacia del preliminare rispetto ai creditori concorsuali. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello ha confermato; la società ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui la corte territoriale ha negato che il fallimento avesse mutato la domanda originaria eccependo l’inefficacia del preliminare. La Corte ritiene il motivo infondato: la fonte del diritto azionato dal curatore è rimasta il contratto di mutuo, da cui scaturisce il credito del mutuante, bene compreso nel fallimento ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fall.
La società opponente aveva allegato un preteso fatto estintivo dell’obbligazione, individuato nel successivo preliminare e nel sopravvenuto inadempimento del promissario acquirente. La replica del curatore, incentrata sull’inefficacia del preliminare ai sensi dell’art. 44, comma 1, legge fall., era diretta a negare l’esistenza di quel fatto estintivo, senza modificare il fatto generativo dell’obbligazione e la causa petendi posti a fondamento del ricorso per ingiunzione.
La controeccezione, finalizzata soltanto a paralizzare l’eccezione di estinzione, non implica la proposizione di una domanda riconvenzionale di accertamento né richiede una decisione con efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 34 c.p.c. Non vi è dunque alcuna mutatio libelli, né una semplice emendatio.
Il secondo motivo contesta la competenza funzionale del tribunale fallimentare. La Corte lo dichiara inammissibile per assorbente difetto di specificità: l’incompetenza inderogabile deve essere eccepita o rilevata d’ufficio entro la prima udienza, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., nel testo vigente all’epoca riferito all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. La ricorrente non allega di averla eccepita in quella sede, ma ammette di aver sollevato la questione solo nella prima memoria successiva.
Il terzo motivo, sul presupposto della mutata domanda, ravvisa una violazione dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. per la mancata formalizzazione. La Corte lo reputa doppiamente infondato: non vi è stata alcuna mutatio libelli e, in ogni caso, la modifica ammessa fino al termine per la prima memoria è a maggior ragione consentita in un momento precedente, come nel tempestivo deposito della comparsa di risposta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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