Domanda unica PAC: correzione errori palesi solo entro i termini (Cass. civ. Sez. I n. 22434 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione di una domanda unica di aiuto, ai sensi dell’art. 19 del Reg. CE n. 796/2004, è ammessa solo entro i termini stabiliti dagli artt. da 11 a 18 del medesimo regolamento e riguarda esclusivamente gli errori palesi riconosciuti dall’autorità competente. La modifica tardiva della domanda, intervenuta oltre il termine finale di pagamento del contributo, determina la perdita del diritto all’aiuto, poiché consente un incremento della spesa unionale tale da superare il massimale nazionale assegnato allo Stato membro. Il ricorrente che deduca in sede di legittimità una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso, l’atto in cui l’ha proposta nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, allevatore, presenta nel 2008 domanda di contributo comunitario per l’attività di allevamento, dichiarando nella domanda di avere centosessanta bovini. Il Tribunale di Roma accoglie la sua domanda di condanna dell’Agea al pagamento del contributo di euro 7.348,40.

La Corte d’appello di Roma riforma la decisione. Rileva che l’aiuto era stato negato proprio in base alla dichiarazione erronea dell’allevatore, non corretta per via amministrativa entro il termine ultimo del 30 giugno dell’anno successivo. Il provvedimento di diniego era stato comunicato e il termine di dieci giorni per le osservazioni, previsto dalla Circolare n. 8 del 18 febbraio 2008, era inutilmente decorso. Il ricorrente impugna in cassazione con un unico motivo di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ricorda che, se una questione di fatto non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, oltre ad allegare di averla dedotta in merito, indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, così consentendo il controllo ex actis. Precedente richiamato: Cass., sez. VI, n. 32804 del 2019.

Il ricorrente introduce un tema nuovo: sostiene di aver ricevuto una comunicazione dell’Agea del 6 febbraio 2010, pervenutagli il 19 marzo successivo, e di aver depositato l’istanza di riesame il 25 marzo 2010. La sentenza di appello, però, dà atto della sola comunicazione del 6 febbraio 2010 e della mancata presentazione di osservazioni nel termine di dieci giorni. Il profilo è quindi inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nel merito, l’assunto che la domanda potesse essere corretta in qualunque tempo non aderisce al dettato normativo. L’art. 11, secondo comma, del Reg. CE n. 796/2004 fissa il termine di presentazione della domanda unica; l’art. 15 consente modificazioni entro il 31 maggio; l’art. 21, secondo comma, ammette modifiche tardive con riduzione dell’1% per giorno lavorativo e le dichiara irricevibili oltre venticinque giorni di calendario.

L’art. 19 riserva la correzione agli errori palesi riconosciuti dall’autorità competente. La questione dell’evidenza dell’errore non è esaminabile in legittimità, non essendo stata trattata nella sentenza impugnata e risultando anzi esclusa dalla stessa prospettazione dell’allevatore. La Corte richiama altresì l’art. 28, secondo comma, del Reg. CE n. 1782/2003, che fissa al 30 giugno dell’anno successivo il pagamento del contributo, e l’art. 41 sul massimale nazionale. Ammettere emende oltre il termine di pagamento consentirebbe di superare il tetto di spesa assegnato annualmente allo Stato membro, pari a 4 miliardi e 151 milioni di euro per l’anno 2008.

Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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