Riassunzione in appello: necessaria la notifica personale agli eredi della parte deceduta (Cass. civ. Sez. I n. 26357 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riassunzione del processo in sede di rinvio dopo la cassazione, quando una parte sia deceduta, deve essere effettuata con citazione notificata personalmente ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., perché così prescrive l’art. 392, comma 2, cod. proc. civ.. È pertanto nulla, oltre alla notificazione eseguita presso il difensore del de cuius ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ., anche quella effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l’ultimo domicilio del de cuius. Quest’ultima modalità è consentita dalla legge solo per la riassunzione del processo interrotto per morte della parte (art. 303, comma 2, cod. proc. civ.), per la notificazione della sentenza ai fini del termine breve (artt. 286 e 328 cod. proc. civ.) e per la notificazione dell’impugnazione (art. 330, comma 2, cod. proc. civ.), ma non per il giudizio di rinvio. La tempestiva riassunzione nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l’estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ., che si verifica solo in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio che il giudice è tenuto ad assegnare ai sensi dell’art. 102, comma 2, cod. proc. civ..

Il Fatto

La curatela di un fallimento propone azione di simulazione e, in via subordinata, azione revocatoria ordinaria avverso l’acquisto di un immobile risalente al 1992, compiuto da una società estera e posto in essere da un socio accomandante e liquidatore della società poi fallita. Il Tribunale rigetta la domanda; la Corte d’Appello dichiara inammissibile l’impugnazione per tardività della notifica, ma la Cassazione cassa quella decisione con rinvio.

Nel giudizio riassunto davanti alla Corte d’Appello, questa dichiara l’improseguibilità del processo per non avere il fallimento ottemperato all’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del socio nel frattempo deceduto. Contro tale sentenza in rito il fallimento e il socio propongono ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 392 e 393 cod. proc. civ., sostenendo che l’atto di riassunzione, notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’anno dall’apertura della successione, avrebbe regolarmente instaurato il contraddittorio. La Corte dichiara il motivo infondato: la notificazione impersonale e collettiva presso l’ultimo domicilio del de cuius è prevista per la riassunzione del processo interrotto per morte della parte, per la notificazione della sentenza e per quella dell’impugnazione, ma non per la riassunzione della causa a seguito di cassazione con rinvio, che l’art. 392, comma 2, cod. proc. civ. impone di fare con citazione notificata personalmente. Da qui la nullità della notifica impersonale, a prescindere dalla costituzione del de cuius nel giudizio di legittimità.

Il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente e accolti. Il ricorrente rileva che il fallimento era stato esteso al socio, il quale era dunque rappresentato dal curatore, e che nessun ordine di integrazione del contraddittorio era mai stato impartito dal giudice del rinvio.

La Corte rileva che la sentenza impugnata non fa alcun cenno al fatto che il socio era stato dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile. Da tale circostanza scaturiva la legittimazione del curatore a proporre l’azione di simulazione (art. 43 legge fall.) e l’azione revocatoria ordinaria (art. 66 legge fall.). Manca quindi una valida giustificazione dell’asserita impossibilità di decidere nel merito, perché la corte territoriale si è limitata a constatare la presenza del socio nel giudizio di cassazione senza spiegare perché non fosse sufficiente la presenza del curatore fallimentare.

La Corte non disconosce l’orientamento secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi tra tutte le parti nei cui confronti furono pronunciate le sentenze, ma osserva che il socio era rappresentato ex lege dal curatore del suo fallimento, restando impregiudicata la verifica di eventuali ragioni di legittimazione suppletiva a titolo personale. Anche il terzo motivo è fondato: dai verbali e dai provvedimenti interlocutori riportati dal fallimento risulta che la corte d’Appello non ha mai emesso un ordine di integrazione del contraddittorio, essendosi limitata a disporre rinvii e a concedere i termini di legge per l’eventuale notifica, cosa ben diversa da un ordine con termine perentorio.

La tempestiva riassunzione nei confronti di uno solo dei litisconsorti è sufficiente ad impedire l’estinzione del processo ex art. 393 cod. proc. civ., che si verifica solo in caso di mancata integrazione nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 102, comma 2, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero processo e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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