Prestazioni sanitarie extra budget e principio di competenza fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 26364 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il generale principio di competenza non trova applicazione rispetto ai ricavi delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per prestazioni extra budget, ossia eseguite in aggiunta a quelle suscettibili di essere compensate in base a una convenzione. Tali ricavi sono privi dei requisiti di certezza della loro esistenza e di determinabilità dell’ammontare finché non ne siano effettuati il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima. Ne consegue che il loro rilievo fiscale non può essere anticipato all’esercizio di erogazione, essendo legittimo il rinvio a un periodo d’imposta successivo.

Il Fatto

La controversia riguarda una società che gestisce una casa di cura in convenzione con la Regione Sicilia. A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito imponibile dichiarato, sul presupposto che i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese per ciascun anno d’imposta dovessero essere computati secondo il principio di competenza, anche se erogati oltre il limite entro il quale l’azienda sanitaria provinciale ne avrebbe assicurato il pagamento.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2011, relativo a IRES e IRAP oltre sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 83, 88 e 109 del d.p.r. n. 917/1986 e dell’art. 2423 bis c.c., sostenendo che la remunerazione delle prestazioni extra budget fosse comunque collegata al contratto stipulato con l’azienda sanitaria, da considerarsi titolo giuridico produttivo di effetti.

Da questa premessa l’Agenzia desume che i ricavi in questione non fossero privi, nell’esercizio di competenza, dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità, con conseguente impossibilità di rinviarne la rilevanza fiscale a un periodo successivo. La tesi è respinta.

La Corte, rigettata l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità sollevata dalla società contribuente, dichiara il motivo comunque infondato. Richiama il proprio orientamento (Cass. n. 2602/2019, confermato da Cass. n. 10302/2021 e Cass. n. 18419/2021), formatosi in controversia similare riguardante una casa di cura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

In quel filone è stato affermato che i ricavi delle strutture convenzionate per prestazioni extra budget sono privi dei requisiti di certezza dell’esistenza e di determinabilità dell’ammontare finché non intervengano il riconoscimento e la quantificazione secondo le modalità convenzionali. Il principio è coerente con la giurisprudenza civile in materia di obbligazioni, secondo cui grava sulla struttura sanitaria accreditata l’onere di provare l’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget, costituendo per la pubblica amministrazione l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (Cass. n. 13884/2020; Cass. n. 25514/2024).

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre forfettarie al 15 per cento, esborsi di euro 200,00 e accessori di legge. Essendo l’Agenzia delle entrate ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non trova applicazione la disciplina del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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