Fallimento, indeterminatezza del titolo di prelazione non sanabile in opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 26362 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare che invochi il privilegio o l’ipoteca senza specificarne il titolo e senza indicare quale parte del credito ne sia assistita è ammessa in via chirografaria, ai sensi dell’art. 93, quarto comma, ultima parte, l.fall. L’indicazione generica del titolo di prelazione non può essere integrata in sede di opposizione allo stato passivo. Non basta produrre le note di iscrizione ipotecaria e pretendere che il giudice delegato desuma da tale produzione il riferimento alla domanda genericamente formulata in via ipotecaria e/o privilegiata. L’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e attiene all’accertamento in concreto della volontà della parte: l’eventuale errore è sindacabile in legittimità solo come vizio di motivazione, entro il «minimo costituzionale» delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il Fatto

La ricorrente, per conto di un veicolo di cartolarizzazione, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società e del suo socio, con prelazione ipotecaria, per due importi fondati su decreti ingiuntivi e sulle sentenze di condanna del Tribunale di Trani, confermate in appello.

Il giudice delegato ammetteva i crediti in chirografo, rilevando che non risultava specificato il privilegio né i relativi presupposti. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. veniva rigettata dal Tribunale di Trani: la creditrice aveva indicato il titolo di prelazione solo con l’opposizione, quando ormai l’iniziale indeterminatezza non era più sanabile. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i motivi destituiti di fondamento. Quanto al primo, la stessa prospettazione della ricorrente — che la richiesta di ammissione in via ipotecaria era fondata sui decreti ingiuntivi e sulle sentenze — accredita il rilievo del tribunale. È condivisa la controdeduzione del curatore: non basta produrre le note di iscrizione ipotecaria e pretendere che il giudice delegato desuma da tale produzione il riferimento alla domanda formulata in via ipotecaria e/o privilegiata.

È vano osservare che il credito era provato per tabulas, dal momento che esso è stato ammesso, ancorché in chirografo. La questione non è la sussistenza del credito, ma la corretta indicazione del titolo di prelazione nel momento in cui la domanda è proposta.

Quanto al secondo motivo, la prima censura non si correla alla ratio decidendi: evocare la contabilità della società fallita per desumere elementi di valutazione indiziaria è irrilevante, a prescindere dall’insegnamento per cui al curatore fallimentare, che agisce nella sua funzione di gestione del patrimonio, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. n. 27902 del 2020).

La seconda censura involge il potere-dovere di esegesi della domanda giudiziale. L’interpretazione spetta al giudice del merito e attiene all’accertamento in concreto della volontà della parte; l’errore può concretizzare solo una carenza interpretativa, sindacabile come vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 31546 del 2019; Cass. n. 24495 del 2006), sempre che la motivazione non soddisfi il «minimo costituzionale» delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Nel caso concreto l’interpretazione della domanda ex art. 93 l.fall. cui il Tribunale di Trani ha fatto luogo, anche alla luce delle osservazioni al progetto di stato passivo, risulta congrua in fatto e ineccepibile in diritto, immune da anomalie motivazionali. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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