Lettere d’intento false e responsabilità del cedente per difetto di controlli (Cass. civ. Sez. V n. 26438 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cedente che emette fattura in regime di esenzione Iva sulla base di lettere d’intento false, rilasciate da cessionarie non esportatrici abituali, non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver posto in essere i controlli formali previsti dalla legge. Egli risponde infatti per colpevole inconsapevolezza dell’illiceità delle operazioni quando ometta di valutare concretamente l’affidabilità delle cessionarie e l’effettività dell’intento di esportazione. L’assenza di un preventivo controllo sull’inesistenza soggettiva delle operazioni integra la condotta colpevole del cedente, anche ove questi non sia coinvolto nei procedimenti penali che hanno attinto le società poste a monte e a valle. In tema di vizio di motivazione, il giudice non è tenuto a rispondere singolarmente ad ogni allegazione delle parti, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con il percorso argomentativo seguito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di controlli della Guardia di finanza, emise due avvisi d’accertamento nei confronti di una società per le dichiarazioni Iva degli anni d’imposta 2010 e 2011. L’ufficio contestò l’infedele fatturazione e registrazione di operazioni imponibili, trattate come esenti sulla base di lettere d’intento rilasciate da società cessionarie ritenute cartiere e comunque non esportatrici abituali, determinando una maggiore imposta.
La società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che annullò gli atti. L’appello dell’ufficio fu accolto dalla Commissione tributaria regionale, che ravvisò negli elementi indiziari allegati dall’erario il supporto della prova presuntiva, valorizzando la scarsa affidabilità di una delle cessionarie e la relazione del curatore del suo fallimento. La società ricorse così per cassazione con sei motivi, incentrati sulla motivazione della sentenza d’appello e sulla ricostruzione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina unitariamente i motivi, tutti diretti a censurare il quadro valutativo dei fatti e dei riscontri posti a fondamento della decisione regionale, e li dichiara infondati, quando non inammissibili. Il presupposto della vicenda è la fornitura di merce fatturata in esenzione da Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, in favore di cessionarie che si erano dichiarate esportatrici abituali con dichiarazioni d’intento solo formalmente corrette.
Il giudice di legittimità osserva che i controlli invocati dalla ricorrente — ricezione delle lettere d’intento, visure camerali, identificazione del trasportatore, acquisizione di notizie presso banche dati — si rivelano verifiche formali, inutili rispetto alle contestazioni e addirittura controproducenti. La sentenza d’appello aveva infatti evidenziato la superficialità o contraddittorietà di quei controlli: risultava incomprensibile accettare commissioni e cedere merce in esenzione Iva per importi ingenti a fronte di una valutazione di affidabilità della cessionaria quantificata in poche decine di migliaia di euro. Né rileva che l’attenzione del giudice regionale si sia concentrata su una sola delle tre cessionarie, trattandosi di quella con il più imponente rapporto commerciale.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione. Gli argomenti non espressamente esaminati ma incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi, come affermato da Cass. n. 24542 del 2009, Cass. n. 25509 del 2014, Cass. n. 3126 del 2021 e Cass. n. 5241 del 2011.
La Corte precisa poi che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie, come ribadito da Cass. n. 17005 del 2024 e Cass. n. 27415 del 2018. Il vizio non può neppure riguardare l’argomentazione difensiva della parte, che manifesta solo il proprio pensiero sulle conseguenze di un fatto o di una situazione giuridica, secondo Cass. n. 2961 del 2025.
La Commissione regionale, conclude la Corte, si è attenuta a tali principi, valorizzando gli elementi ritenuti sufficienti a dimostrare che la condotta della ricorrente, quando non coinvolta né consapevole della reale natura delle cessionarie, era denunciabile per la colpevole inconsapevolezza dell’illiceità delle altrui operazioni finalizzate all’evasione dell’Iva. Viene meno anche la violazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 746 del 1983, poiché non si discuteva dell’obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione d’intento, ma della totale assenza di controllo sull’inesistenza soggettiva delle operazioni e sull’affidabilità delle cessionarie. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di causa e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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