Ricorso misto e relate non trascritte: inammissibilità in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 26695 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti contemporaneamente l’insufficiente motivazione e l’omesso esame di fatti sostanziali, sovrapponendo mezzi di impugnazione eterogenei riconducibili a ipotesi diverse dell’art. 360 cod. proc. civ. Analogamente è inammissibile, per difetto di autosufficienza e specificità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., la censura che denunci l’invalidità della notificazione delle cartelle senza trascrivere integralmente le relate e senza indicare il luogo della loro produzione. Il controllo sulla validità della notifica della cartella è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non attiene alla nullità del procedimento tributario.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento fondata su sessantatré cartelle per crediti erariali e locali di varia natura, deducendo l’irrituale notificazione degli atti presupposti. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, compensando le spese.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello, dichiarava ammissibile il ricorso introduttivo, ma nel merito lo respingeva: riteneva provata la rituale notifica delle cartelle, divenute definitive, e non prescritti i crediti. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi; resistevano l’amministrazione finanziaria, l’agente della riscossione e il Comune.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La censura cumula vizio motivazionale ed erronea valutazione del termine prescrizionale, configurando un motivo misto. La Corte ribadisce che non è consentita la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, poiché una simile tecnica rimette al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e ricondurle alle diverse ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ., attribuendogli impropriamente il ruolo di dare forma giuridica alle lagnanze della parte.
La Corte richiama il principio di tassatività dei motivi, confermato da un orientamento consolidato richiamato nella pronuncia. La non sovrapponibilità tra carente motivazione e omesso esame di un fatto sostanziale impedisce al giudice di legittimità di riorganizzare i motivi, operazione che comporterebbe scelte di alternatività o subordinazione riservate alla parte.
Anche sotto altro profilo l’inammissibilità resta: l’inosservanza dell’obbligo di motivazione è denunciabile solo quando si traduca in mancanza della motivazione o in motivazione apparente, con argomentazioni logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza. Nella specie la motivazione impugnata non presenta tali connotati. Il motivo è inoltre aspecifico, limitandosi a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non ha trascritto il contenuto delle relate né indicato il luogo della loro produzione, omettendo persino di precisare le modalità della notificazione. Il principio di autosufficienza esige la trascrizione integrale della relata; in mancanza, la Corte non può procedere ad esame diretto degli atti. La validità della notifica della cartella costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non nullità del procedimento tributario. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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