Cosap dovuto anche per griglie e intercapedini su area a pubblico transito (Cass. civ. Sez. I n. 20281 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, è dovuto anche quando su un’area destinata al pubblico transito vengano apposte griglie e intercapedini installate per fornire aria e luce a un edificio privato. Non rileva che tali manufatti siano stati inclusi nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire. Presupposto del canone è infatti l’uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato, assoggettato a servitù di pubblico passaggio. Il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto. Nel giudizio di opposizione il rigetto dell’eccezione di incompetenza del giudice di pace è corretto quando la questione proprietaria non sia stata oggetto di esplicita richiesta di accertamento incidentale.

Il Fatto

Un condominio proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Roma avverso un avviso di pagamento di poco più di mille euro, oltre accessori, richiesto da Roma Capitale a titolo di COSAP per l’anno 2006 e riferito a griglie e intercapedini installate lungo il perimetro del fabbricato. L’opponente sosteneva che le strutture erano state realizzate su area privata, contestualmente alla costruzione dell’edificio e come sua parte integrante, senza alcuna occupazione di suolo pubblico.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e annullava l’avviso di pagamento. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.10.2016, rigettava l’appello di Roma Capitale, escludendo la decadenza dall’impugnazione, la fondatezza dell’eccezione ex art. 342 c.p.c., la novità della domanda di annullamento della cartella esattoriale e, nel merito, la debenza del canone, in mancanza di un atto di concessione distinto dalla concessione edilizia. Roma Capitale ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla competenza, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha correttamente affermato la competenza del giudice di pace, nei limiti del suo valore, per le controversie aventi a oggetto pretese che trovano fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria sia stata oggetto di esplicita richiesta di accertamento incidentale e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, infondata e strumentale, formulata in violazione dei principi di lealtà processuale al solo fine di spostare la competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. Il Tribunale ha escluso ogni richiesta di accertamento incidentale sulla proprietà dell’immobile.

Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati. La Corte dà continuità a un orientamento consolidato secondo cui il COSAP è dovuto anche in caso di apposizione, su area destinata a pubblico transito, di griglie e intercapedini installate allo scopo di fornire aria e luce a un edificio privato, senza che rilevi l’inclusione dei manufatti nel progetto edilizio assentito dal Comune con permesso di costruire.

Il presupposto del canone è l’uso particolare o eccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato, assoggettato a servitù di pubblico passaggio. Il canone costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare o eccezionale di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto degli stessi. Ne deriva il rigetto delle doglianze incentrate sulla mancanza di un titolo concessorio e sull’asserita rilevanza della proprietà dell’area.

Il terzo motivo, relativo all’ammissibilità della domanda di annullamento della cartella esattoriale, resta assorbito dal rigetto degli altri: l’istanza di annullamento presupponeva l’accoglimento della doglianza sui presupposti della debenza del COSAP. La Corte condanna la ricorrente alle spese del giudizio e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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