Tremonti ambiente esclusa per le imprese di scopo che operano per terzi (Cass. civ. Sez. V n. 27088 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tremonti ambiente, la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13 e 15, della l. n. 388/2000 presuppone che l’investimento ambientale sia diretto a prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività della stessa impresa investitrice. Il beneficio non spetta all’impresa di scopo che realizzi un impianto destinato a prevenire, ridurre o riparare danni causati all’ambiente da terzi, poiché in tal caso il costo dell’immobilizzazione non è detassato. L’interpretazione opposta trasformerebbe l’agevolazione in un sostegno al settore delle imprese di servizi ambientali e, per ciò stesso, in un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea della concorrenza.
Il Fatto
Una società impugnò davanti alla C.T.P. di Chieti l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il proprio imponibile ai fini Ires, disconoscendo il diritto alla detassazione di cui all’art. 6 della l. n. 388/2000 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Secondo l’Ufficio, la contribuente, già operante nel settore degli impianti di energia alternativa per conto terzi, non aveva sostenuto alcun investimento incrementale e non poteva qualificarsi utilizzatrice dell’impianto. La società vinse in primo grado e la Commissione tributaria regionale respinse l’appello erariale, riconoscendo sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 388/2000 e la dichiara inammissibile nel segmento relativo al requisito oggettivo. La C.T.R. aveva ricostruito i fatti sulla base delle emergenze probatorie, inferendone che il Comune committente non era l’utilizzatore dell’impianto, la cui gestione restava riservata alla società in forza della convenzione. La ricorrente sollecita quindi un sindacato di fatto non consentito in sede di legittimità.
Sul diverso profilo del requisito soggettivo, la Corte riconosce che la propria giurisprudenza ha registrato oscillazioni. In un primo tempo si era affermato che la formulazione dei commi da 13 a 15 non impone la destinazione all’autoconsumo e che il beneficio sarebbe anzi più coerente con la ratio di sostegno agli investimenti favorevoli per l’ambiente, a prescindere dalla destinazione dell’energia prodotta, nel quadro del favor nazionale e sovranazionale per la diffusione delle fonti rinnovabili (Cass. n. 30225/2022; Cass. n. 7343/2021).
La Corte si attesta tuttavia sull’orientamento opposto, che dichiara costante e dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi (Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 35919/2023, Cass. n. 25157/2023; in precedenza Cass. n. 29365/2020). Il comma 15 definisce l’investimento ambientale come il costo delle immobilizzazioni necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente; poiché l’agevolazione è rivolta alla generalità delle piccole e medie imprese, il legislatore ha inteso riferirsi ai danni inerenti all’attività dell’impresa investitrice.
L’opposta lettura tradurrebbe il beneficio in un sostegno all’attività delle imprese che per definizione prevengono, riducono e riparano danni causati da terzi, con il rischio di configurarlo come aiuto di Stato in contrasto con gli artt. da 107 a 109 TFUE, per l’alterazione della concorrenza nel mercato interno. La diversa situazione dell’impresa che investe per danni propri giustifica del resto il differente trattamento fiscale di un’identica immobilizzazione. Il motivo è dunque accolto per quanto di ragione; la sentenza è cassata e, non necessitando ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate in ragione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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