Delega di firma degli atti tributari e rappresentanza dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 21441 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità dell’atto di appello tributario, ciò che rileva è la riferibilità dell’atto all’Ufficio quale organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato, non la qualifica dirigenziale del soggetto che lo sottoscrive. La rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa e sul preposto all’ufficio legale, per il quale opera una delega generale: è sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma di una di tali posizioni al sottoscrittore, a prescindere dalla qualifica dirigenziale. Ne consegue l’irrilevanza, agli effetti della validità, della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. La provenienza dell’atto dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche senza esibizione della specifica delega, salvo eccezione e prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o dell’usurpazione del potere di impugnare.

Il Fatto

A seguito del controllo della dichiarazione dei redditi presentata da una società per l’anno d’imposta 2004, l’Ufficio rilevava che la contribuente, pur avendo aderito per i periodi 2003 e 2004 al concordato preventivo fiscale biennale di cui all’art. 33 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 236/2003, aveva dichiarato ricavi e reddito inferiori ai minimi derivanti dall’applicazione dell’istituto. Con atto impositivo l’Ufficio accertava maggiori ricavi e maggior reddito d’impresa, con conseguenti maggiori IRES e IVA, irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che accoglieva il ricorso per omissione del contraddittorio. L’Ufficio proponeva appello; la Commissione tributaria regionale del Molise lo dichiarava inammissibile, confermando la decisione di prime cure. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla contribuente con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, con i quali si deduce la violazione degli artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Parte ricorrente sostiene che, ai fini della validità dell’atto, conta la riferibilità dello stesso all’Ufficio e non al sottoscrittore, restando irrilevante che la persona fisica firmataria o delegata alla firma rivesta o meno la qualifica dirigenziale.

I motivi sono giudicati ammissibili, poiché non opera la preclusione del doppio conforme, e fondati. La Corte afferma che la rappresentanza processuale dell’articolazione periferica dell’Agenzia delle entrate si concentra sul capo di essa e sul semplice preposto all’ufficio legale, in favore del quale opera una delega generale. Ai fini della legittima spendita del potere rappresentativo è dunque sufficiente l’effettiva attribuzione in organigramma di una di tali posizioni al soggetto che sottoscrive l’atto, a prescindere dalla qualifica dirigenziale.

Da ciò deriva l’irrilevanza, agli effetti della validità, della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, converso con modificazioni dalla legge n. 44/2012, resa con Corte cost. n. 37 del 2015. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche in mancanza di esibizione di una specifica delega, salvo eccezione e prova della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o dell’usurpazione del potere di impugnare.

Nel caso concreto l’Agenzia delle entrate ha fornito la prova dell’esistenza della delega di firma, risultata conforme alla giurisprudenza di legittimità. La mancata specificazione del nome del delegato non costituisce vizio invalidante, poiché l’atto resta riconducibile all’autorità delegante ed è sempre individuabile la persona fisica destinataria della delega quando questa è conferita al responsabile di un’articolazione interna all’Ufficio. Parimenti irrilevante è la mancata indicazione della durata della delega. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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