Registrazione a debito dell’ordinanza di liquidazione onorari al difensore d’ufficio del minore (Cass. civ. Sez. V n. 16937 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti al difensore d’ufficio del minorenne, proposta ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, introduce una controversia di natura civile a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale del professionista. Poiché in tale procedimento è parte processuale un’amministrazione dello Stato, l’ordinanza che lo definisce rientra tra i procedimenti contenziosi per i quali l’art. 59, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986 dispone la registrazione a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. La condanna dell’amministrazione alle spese per la fase di opposizione non esclude l’applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 131 del 1986, ma ne impone la qualificazione nel diverso regime della prenotazione a debito.
Il Fatto
Il difensore d’ufficio di un imputato minorenne chiedeva la liquidazione dei propri onorari nell’ambito di un procedimento penale. Il Tribunale per i minorenni, con ordinanza emessa in sede di opposizione, riformava il decreto di liquidazione e condannava l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese per quella fase.
L’Ufficio emetteva avviso di liquidazione per la registrazione di tale ordinanza. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR lo riformava, qualificando il giudizio di opposizione come volontaria giurisdizione e non come giudizio contenzioso: da ciò l’inapplicabilità dell’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 e la conseguente registrazione ordinaria dell’atto. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 59, lett. b), d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l’imposta di registro, essendo la soccombente un’amministrazione dello Stato, debba essere prenotata a debito per evitare una mera partita di giro.
La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il procedimento di opposizione, disciplinato dal d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dal fatto che il decreto sia stato emesso in un giudizio penale, con trattazione devoluta alle sezioni civili.
Tale principio è stato esteso ai decreti di liquidazione degli onorari dei difensori d’ufficio dalla Sez. IV pen. n. 44810 del 2013, in ragione dell’identità delle ragioni formali e sostanziali. Le Sezioni Unite penali n. 25931 del 2008 hanno poi chiarito che il difensore che propone opposizione agisce per una propria autonoma legittimazione, a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con applicazione delle norme del codice di rito sulla responsabilità delle parti per le spese.
Ne deriva che il difensore d’ufficio del minore, nel pretendere la giusta liquidazione degli onorari, agisce per il recupero di un credito professionale nei confronti dell’amministrazione, come previsto dall’art. 118 d.P.R. n. 115 del 2002. L’opposizione al decreto, introducendo una controversia civile per la tutela di un diritto spettante al professionista verso un’amministrazione dello Stato che è parte processuale, rientra dunque tra i procedimenti contenziosi contemplati dall’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986.
La Corte accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito, in relazione all’assenza di precedenti di legittimità, e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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