Retribuzione feriale e voci indennitarie variabili del personale navigante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27253 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Il giudice deve accertare il nesso funzionale tra la voce retributiva e le mansioni svolte, non la sola denominazione contrattuale dell’istituto. L’effetto dissuasivo della riduzione retributiva va valutato ex ante sulla retribuzione mensile, non annuale, perché è su quella che il lavoratore organizza le condizioni di vita proprie e familiari. L’interpretazione delle norme collettive va operata in conformità alla direttiva, con esclusione delle voci che, per continuità e collegamento al disagio delle mansioni, non possono essere omesse nel calcolo feriale.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società di trasporto viaggiatori con mansioni di train manager, ha agito in giudizio per ottenere l’inclusione di alcune voci indennitarie nella retribuzione dovuta durante le ferie. Il Tribunale aveva accolto la domanda, accertando il diritto all’inserimento dell’indennità di riserva, di permanenza a bordo treno, di efficientamento, delle provvigioni e dell’indennità per servizio fuori distretto, con condanna al pagamento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2013 al dicembre 2021.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità del ricorso introduttivo, la violazione del diritto europeo in materia di ferie retribuite e la prescrizione dei crediti. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile e infondato. L’interpretazione dell’atto di parte spetta al giudice di merito e non sono stati denunciati vizi ermeneutici riferiti ai criteri dell’art. 1362 ss. cod. civ. Secondo la giurisprudenza richiamata, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell’oggetto o delle ragioni di diritto non opera quando tali elementi siano individuabili attraverso l’esame complessivo dell’atto. La Corte territoriale ha svolto un accertamento di merito immune da vizi, rilevando che la società si era difesa nel merito nonostante l’erronea indicazione della clausola contrattuale.
Il secondo motivo, articolato, è infondato. La nozione europea di retribuzione feriale, come interpretata dalla Corte di Giustizia, include ogni importo correlato alle mansioni e allo status del lavoratore. L’indennità per servizio fuori distretto compensa il disagio dell’attività viaggiante ed è collegata funzionalmente alle mansioni tipiche del personale mobile. Le indennità di permanenza a bordo treno e di riserva, corrisposte in misura ridotta nel periodo feriale, sono potenzialmente dissuasive. Lo stesso vale per l’indennità di efficientamento e le provvigioni, voci di fatto continuative e correlate al disagio intrinseco della mansione.
Il Collegio precisa che l’effetto dissuasivo non può essere apprezzato raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, poiché è sulla retribuzione mensile che il lavoratore organizza le condizioni economiche ordinarie. La Corte territoriale ha correttamente verificato ex ante la perdita economica di circa 422,00 euro, superiore al 10 per cento della retribuzione media non feriale: accertamento di merito insindacabile in legittimità.
Il terzo motivo è infondato. Per i crediti sorti dopo l’entrata in vigore della legge n. 92/2012, o non prescritti a quella data, il termine di prescrizione decorre, in via continuativa e secondo il combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto. La riforma ha eliminato il regime di stabilità reale, sicché in costanza di rapporto la prescrizione resta sospesa. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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