Creditori istanti non litisconsorti necessari nel fallimento in estensione (Cass. civ. Sez. I n. 17546 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche alla legge fallimentare, che hanno determinato il venir meno dell’iniziativa ufficiosa, i creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti di una società di persone non sono litisconsorti necessari nel successivo procedimento di fallimento in estensione previsto dagli artt. 15 e 147 l. fall. promosso su istanza del curatore, neppure ai fini della condanna alle spese processuali che il presunto socio potrebbe reclamare verso lo stesso curatore. I medesimi creditori non sono litisconsorti necessari neanche nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione, proposto dal socio illimitatamente responsabile, poiché l’oggetto della sentenza di estensione è diverso da quello della sentenza di fallimento della società.

Il Fatto

La ricorrente è stata dichiarata fallita in estensione del fallimento di una s.a.s., su iniziativa del curatore, in quanto socia accomandante ingeritasi nella gestione della società. Il tribunale non aveva provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti per il fallimento sociale.

In sede di reclamo la corte d’appello ha escluso la necessità della rimessione al primo giudice, ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di reclamo, ritenendo sufficiente la partecipazione dei creditori in quella sede a preservare il loro interesse. Nel merito ha rigettato il reclamo. Contro questa sentenza la socia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 15, 18 e 147 l. fall. per non essere stata dichiarata la nullità del giudizio e disposta la trasmissione al primo giudice a causa della violazione del litisconsorzio necessario verso i creditori istanti per il fallimento sociale. La Corte lo ritiene infondato, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata.

Il Collegio ricostruisce i due indirizzi della giurisprudenza. Nel primo, l’interesse dei creditori istanti è tutelato dall’iniziativa del curatore, legittimato al pari loro a chiedere l’estensione; il litisconsorzio sarebbe invece necessario nella fase di eventuale revoca del fallimento in estensione, per i pregiudizi che essa recherebbe alle loro pretese. Nel secondo, quando mediante l’estensione a un socio occulto si dichiara il fallimento sociale, i creditori del fallimento individuale avrebbero una posizione di tutela non delegabile.

La Corte ritiene che l’orientamento richiamato non sia persuasivo. Il suo perno argomentativo risale alla disciplina antecedente alla riforma, quando il procedimento di estensione era governato dall’iniziativa ufficiosa e non vedeva ricorrenti in senso proprio. Nel regime riformato il procedimento può essere promosso dal curatore, dai creditori e dai soci già falliti, che assumono il ruolo di ricorrenti in senso proprio: la qualità di ricorrente non è compatibile con l’implicita riferibilità dell’iniziativa originaria ai soggetti chiamati a rispondere del dissesto.

L’oggetto del procedimento di estensione è difatti diverso da quello principale: materia di contestazione non è la dichiarazione di fallimento della società, ma soltanto se esistesse un altro socio illimitatamente responsabile al quale estendere il fallimento. Non si configura perciò una situazione giuridica strutturalmente comune, e la sentenza pronunciata senza il coinvolgimento dei creditori istanti non è inutiliter data.

Per il reclamo il criterio dell’interesse si rivela ininfluente: i creditori istanti potrebbero non avere interesse all’estensione, o averne uno contrario. Contraddittore necessario è sempre il curatore; per il resto il contraddittorio va radicato soltanto verso chi ha richiesto l’estensione. Il ricorso è respinto, con affermazione del principio di diritto sopra enunciato. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2320 c.c., è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *