Medici specializzandi, prescrizione decennale dalla legge n. 370 del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 27934 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Tale disposizione, riconoscendo la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo, offrendo agli esclusi la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento. In tema di prescrizione estintiva, la parte che solleva l’eccezione deve allegare l’inerzia del titolare del diritto, mentre l’individuazione della durata e delle norme applicabili spetta al giudice. I motivi che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ..

Il Fatto

Numerosi medici specializzati hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni Ministeri, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, per la frequenza dei corsi di specializzazione in anni antecedenti al 1991/92.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di alcuni attori per intervenuta prescrizione e di altri per l’iscrizione in anni accademici anteriori al 1983/84. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4618/2021, ha accolto solo l’appello di un medico, rigettando quello di tutti gli altri e condannandoli alle spese. I soccombenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, successivamente riuniti, contestando la decorrenza del termine prescrizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi che contestano in iure la decorrenza della prescrizione. I ricorrenti principali lamentano che la Corte d’appello abbia accolto l’eccezione su un profilo diverso da quello dedotto dalla difesa erariale, applicando il termine decennale dal 27 ottobre 1999 senza attivare il contraddittorio. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata: dagli atti risulta che la prescrizione era stata affermata già dal giudice di primo grado e che l’appello aveva censurato tale decisione solo nel merito, non già per l’applicazione officiosa di norme diverse.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui, a seguito della tardiva trasposizione delle direttive, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato per i soggetti che avevano maturato i requisiti tra il 1° gennaio 1983 e la fine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

Da quel momento, gli aventi diritto esclusi hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento. Pertanto, nei loro confronti, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999. La Corte confuta gli argomenti che invocano incertezze inibenti la decorrenza: la questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione; non rileva la natura dell’azione esperibile; quanto alla legittimazione passiva, essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio.

Nessuna incertezza impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: nessuna norma interna impediva di agire dal 1999 e nessun dubbio sussisteva sul soggetto tenuto a rispondere. La richiesta di rinvio non costituisce autonoma domanda e non integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte dichiara inammissibili anche i motivi su prescrizione dei medici immatricolati prima del 1982 e sul danno da perdita di chance, per difetto di interesse, essendo tutti i ricorrenti soccombenti per la ragione preliminare della prescrizione. Inammissibile, infine, il motivo sulla compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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