Onere di specificità dell’appello e autonomi rationes decidendi (Cass. civ. Sez. II n. 20343 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal decreto-legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, richiedono che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, con le relative doglianze. Non occorre invece che l’atto di appello rivesta forme sacramentali né che contenga un progetto alternativo di decisione. Ne consegue che, in presenza di una pluralità di autonome rationes decidendi, l’appellante assolve all’onere di specificità quando contesti complessivamente le emergenze probatorie poste a fondamento della pronuncia, senza dover dedicare una censura analitica a ciascuna di esse.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito davanti al Tribunale per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione di un terreno e, per l’effetto, l’inefficacia dell’atto pubblico di compravendita con cui gli originari proprietari lo avevano trasferito a una società. A sostegno della domanda allegava il possesso del fondo dal 1986, la coltivazione e la vendita dei frutti.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo che l’attività svolta integrasse un possesso uti dominus pubblico e pacifico, per una duplice autonoma ragione: l’attività non aveva impedito ai proprietari di accedere al fondo e di esercitarvi il dominio, e il possesso non si era manifestato in modo visibile e pubblico anche nei confronti dei terzi.
Proposto appello, la Corte d’Appello lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che il gravame non avesse censurato ciascuna delle autonome ragioni della decisione di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo investe l’interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e la conseguente declaratoria di inammissibilità fondata sul difetto di specificità. La Corte muove dal richiamare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui l’appello deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice.
Da tale premessa il Collegio trae un corollario rilevante: l’atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione. Il riferimento è anche a Cass. Sez. II n. 27529 del 2022, a Cass. Sez. VI civ. n. 40560 del 2021 e a Cass. Sez. Lav. n. 11187 del 2019, che confermano la lettura non formalistica dell’onere.
Il vaglio decisivo è di tipo relazionale: occorre confrontare la motivazione del provvedimento appellato con la formulazione dell’atto di appello. Nel caso concreto, dall’esame della censura emerge che la ricorrente aveva contestato, in primo luogo, il riconoscimento del compossesso in capo agli originari proprietari, sostenendo la consistenza delle prove a sé favorevoli e l’inconsistenza di quelle contrarie.
In secondo luogo, l’appellante aveva censurato il giudizio sulla qualità del possesso, ritenuto non pubblico e non visibile, valorizzando la coltivazione e la vendita dei frutti e ridimensionando la rilevanza delle prove testimoniali avversarie. Il contenuto del gravame risultava dunque idoneo a contrastare le due autonome rationes decidendi della pronuncia di primo grado.
La Corte conclude pertanto che l’atto di appello era sufficientemente specifico. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione perché decida nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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