Società di comodo, prova dell’impossibilità oggettiva di superare il test (Cass. civ. Sez. V n. 28227 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato superamento del test di operatività fissato dall’art. 30 della legge n. 724/1994 integra una presunzione legale relativa di natura non operativa della società, alla quale si correla una seconda presunzione, anch’essa relativa, di reddito minimo. Il contribuente può vincerla provando l’impossibilità oggettiva di conseguire il reddito presunto per situazioni di carattere straordinario, da valutarsi in termini economici e di effettive condizioni di mercato. Il previo interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità: la questione può essere proposta per la prima volta in giudizio, o dopo il rigetto dell’istanza. Non integra causa oggettiva la totale assenza di pianificazione aziendale o l’inettitudine produttiva, gravando sull’imprenditore l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione ai sensi dell’art. 2086, comma 2, cod. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società agricola, avente a oggetto la coltivazione di agrumi, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. L’Ufficio rilevava che la società non aveva superato il test di operatività per il triennio 2010-2012 e la qualificava come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994.
La società impugnava l’atto, deducendo di aver modificato lo statuto estendendo l’oggetto sociale alla realizzazione di un complesso edilizio su terreno di proprietà e di aver ottenuto la variante al piano regolatore; l’impugnazione della delibera da parte di associazioni ambientaliste aveva però impedito l’avvio dei lavori. Il ricorso era accolto in primo grado e la decisione confermata in appello. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con unico motivo; il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo, articolato sulla violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 30 cit., è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce la disciplina come sistema fondato sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento è elemento sintomatico della natura non operativa. L’imponibile è calcolato su criteri di legge che escludono ogni discrezionalità deduttiva, in sede di accertamento come di determinazione giudiziale, secondo il principio già affermato da Cass. n. 13699 del 2016.
Sul piano dell’onere probatorio, il contribuente può dimostrare l’impossibilità oggettiva, per situazioni di fatto, di conseguire il reddito presunto; se ricorre una delle ipotesi tipizzate dal Direttore dell’Agenzia può invece invocare la disapplicazione automatica. La Corte ribadisce che l’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità né elide la facoltà di superare la presunzione legale, potendo la questione essere proposta direttamente in giudizio o dopo il rigetto dell’istanza (Cass. n. 16472 del 2022).
La prova contraria, precisa l’ordinanza, non va intesa in termini assoluti ma economici, con riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 16204 del 2018, Cass. n. 4019 del 2019, Cass. n. 10158 del 2020). Essa può investire sia la soglia di operatività sia il reddito minimo presunto, potendo l’ente evidenziare le circostanze che hanno impedito il raggiungimento della soglia e contestare le ulteriori presunzioni. La caratteristica di oggettività delle situazioni rilevanti non distingue tra cause esterne e cause riconducibili a libere determinazioni, ma richiede che il contribuente dimostri la non fittizietà di quanto dichiarato.
Il Collegio richiama il limite opposto: non sussistono situazioni oggettive di carattere straordinario quando vi sia totale assenza di pianificazione aziendale o completa inettitudine produttiva, perché grava sull’imprenditore l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del lucro e della continuità aziendale (Cass. n. 36365 del 2021). In caso di inoperatività dipesa dal mancato completamento dell’immobile, è necessaria la prova che il ritardo derivi da ragioni estranee alla volontà del contribuente (Cass. n. 34642 del 2019).
Su queste basi la sentenza impugnata è ritenuta linea con i principi richiamati: la società aveva documentato la pendenza di una controversia avanti al giudice amministrativo che aveva reso inattuabile la realizzazione del complesso, circostanza rappresentata nelle istanze di interpello poi rigettate. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre al versamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma. Non si ravvisano ragioni per escludere la sanzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Nota della Redazione
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