Giudicato esterno e autonomia dei periodi di imposta nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28226 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, la sentenza del giudice tributario che determina il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi e pendenti tra le stesse parti, solo per gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi, assumano carattere tendenzialmente permanente. Il principio di autonomia di ogni periodo di imposta impedisce quindi al giudicato esterno di fare stato rispetto ad altre annualità, quando debbano compiersi valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo. La presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, che equipara a ricavi le operazioni in entrata e in uscita dal conto corrente nell’attività di impresa, non è superata dalla sola indicazione dei beneficiari dei prelevamenti, ma richiede la dimostrazione della riferibilità delle movimentazioni a operazioni già evidenziate in contabilità o della loro estraneità all’attività imprenditoriale. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza di rinvio ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. costituisce la regola del caso di specie e vincola il giudice della riassunzione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, fondato sulle risultanze di indagini bancarie. Il contribuente propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza di secondo grado resa in esito a giudizio di rinvio, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. per contrasto con un asserito giudicato esterno.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che, in materia di prelevamenti, non fosse sufficiente l’indicazione del beneficiario dei movimenti contestati per superare la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Ciò contrasterebbe con quanto statuito dalla Cassazione, per una diversa annualità, il 2007, con l’ordinanza richiamata a fondamento del giudicato. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In relazione al giudizio era stata formulata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., seguita da istanza di trattazione del ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio di autonomia di ogni periodo di imposta. Questo non consente al giudicato di fare stato in relazione ad altre annualità quando, come nella fattispecie, debbano compiersi valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui la sentenza tributaria che accerta contenuto ed entità degli obblighi per un dato anno fa stato, nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo per gli anni successivi tra le stesse parti, solo per gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente.

Su questa base il motivo è dichiarato infondato. La fattispecie non presenta elementi a carattere permanente idonei a estendere il giudicato a un periodo diverso, perché la valutazione richiesta è casistica e riferita alla singola annualità.

La Corte valorizza, inoltre, la prevalenza e definitiva vincolatività del principio di diritto affermato con l’ordinanza di cassazione con rinvio. Su specifico motivo dell’amministrazione finanziaria, relativo all’insufficienza della mera indicazione dei beneficiari per superare la presunzione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, la doglianza era stata accolta, con richiesta al giudice del rinvio di verificare la prova specifica della riferibilità delle singole movimentazioni alle operazioni già evidenziate in contabilità, oppure della loro estraneità all’attività imprenditoriale.

Ne deriva che il giudice tributario della riassunzione poteva solo uniformarsi al dictum della Cassazione, che costituisce la regola del caso di specie e non può essere rimesso in discussione in questa fase. Il giudicato invocato dal ricorrente, formatosi su altra annualità, era peraltro anteriore alla pronuncia di cassazione con rinvio: il contenzioso relativo all’accertamento per il 2007 si era concluso con l’ordinanza depositata il 02.10.2018, e il giudicato si era formato nel corso del giudizio di merito relativo all’annualità 2006, oggetto del presente procedimento.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre che al versamento in favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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