Tremonti Ambiente, prova del maggior costo e criterio incrementale (Cass. civ. Sez. V n. 28228 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione cd. Tremonti Ambiente, prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000, l’accesso al beneficio presuppone la comparazione tra l’investimento cd. ambientale, che consente di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività d’impresa, e l’investimento tradizionale equivalente. Il criterio cd. incrementale impone la quantificazione dei costi d’investimento supplementari, anche quando non siano facilmente isolabili dal costo totale. Lo svolgimento di attività nel settore ambientale non è sufficiente, ex se, a far presumere l’agevolabilità degli investimenti. Nel processo tributario la motivazione della sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente e i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica.

Il Fatto

Una società operante nel settore della raccolta, smaltimento, trasporto e trattamento dei rifiuti, nel 2011 sosteneva un piano di investimenti a carattere ambientale presso la propria sede operativa. In relazione a tale investimento la contribuente effettuava una variazione in diminuzione ai fini IRES di euro 1.857.246,00, a titolo di investimento ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000, commissionando una relazione tecnica a un perito esterno, rappresentando gli investimenti nel bilancio e comunicandoli al M.I.S.E. ai sensi dell’art. 30 della legge n. 179/2002.

Essendo il reddito detassato superiore al reddito imponibile dell’anno, l’eccedenza veniva riportata negli anni 2012 e 2013. Ad esito di un questionario, l’Agenzia delle entrate emetteva tre avvisi di accertamento, disconoscendo la detassazione operata per euro 1.625.605,86 e riprendendo a tassazione gli importi per gli anni 2011, 2012 e 2013, oltre interessi e sanzioni. La società impugnava gli avvisi, ma le ragioni non trovavano conforto nei gradi di merito. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ricorreva con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe ritenuto le agevolazioni non usufruibili dalle aziende operanti nel settore ambientale. Il motivo è inammissibile: i giudici di appello non hanno affatto affermato una simile esclusione, ma hanno rilevato come lo svolgimento di tale attività non sia sufficiente, ex se, a far presumere che gli investimenti effettuati siano agevolabili, in assenza di prova del maggior costo correlato all’investimento ambientale rispetto a un investimento analogo.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta il mancato rispetto del criterio incrementale e deduce la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è ammissibile, ma infondato. La Corte osserva che la motivazione per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato è ammessa nel processo tributario, purché la motivazione resti autosufficiente e i contenuti mutuati siano oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa.

Nel caso di specie la CTR ha richiamato il proprio precedente solo con riguardo al principio di diritto in esso affermato e ha svolto autonoma valutazione sul caso concreto, precisando che la contribuente avrebbe dovuto fornire la prova del maggior costo correlato all’investimento ambientale, prova non data, poiché la perizia si limitava ad argomentazioni generali, alla descrizione dell’attività e all’elencazione dei beni acquistati, finalizzati a una ottimizzazione delle prestazioni e non alla riduzione dell’impatto ambientale.

La Corte richiama quindi il proprio orientamento secondo cui l’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 impone la comparazione tra investimento ambientale e investimento tradizionale equivalente, secondo il criterio elaborato da Cass. Sez. 5 n. 8052 del 26.03.2025. L’applicazione del criterio richiede la quantificazione dei costi supplementari, con metodo ispirato a criteri oggettivi basati sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non raggiunga lo stesso grado di tutela ambientale. La CTR ha correttamente rilevato la mancata applicazione di tale criterio, circostanza espressamente ammessa dalla ricorrente.

Il terzo motivo, proposto in forma ipotetica, è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Quanto al quarto motivo, sulla disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, la Corte richiama il costante orientamento secondo cui tale condizione postula una inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma, accertabile esclusivamente dal giudice. Il quinto motivo, relativo agli incrementi sanzionatori, è inammissibile per novità della censura, non risultando la questione oggetto del thema decidendum del giudizio di appello. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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