Amministratore di fatto e sanzioni: responsabilità personale se la società è schermo (Cass. civ. Sez. V n. 28296 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative tributarie, la regola della responsabilità personale dell’autore della violazione, posta dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, subisce deroga ad opera dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che pone le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica esclusivamente a carico della persona giuridica. L’applicazione di tale norma eccezionale presuppone però che la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Quando invece la persona giuridica è fittiziamente costituita o interposta e il soggetto che ne ha agito per conto è l’esclusivo beneficiario delle violazioni, la sanzione è irrogata nei suoi confronti. La qualificazione della società come schermo e la ricostruzione della qualità di amministratore di fatto costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione coerente e non illogica.

Il Fatto

L’Ufficio notificava a una persona fisica un avviso di accertamento, derivante da un precedente avviso intestato a una società a responsabilità limitata in liquidazione. Sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria qualificava il destinatario come amministratore di fatto della società per il periodo d’imposta 2014.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla giustizia tributaria. La Commissione provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi: la violazione dei criteri di qualificazione dell’amministratore di fatto e l’illegittima irrogazione delle sanzioni in capo alla persona fisica.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente sollecita un rinnovato esame dell’istruzione, contrapponendo al giudice del merito un diverso apprezzamento dei fatti. La Corte ribadisce che il fatto da provare deve desumersi da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e probabilità; il procedimento logico-induttivo deve essere “probabilmente convincente, non anche oggettivamente inconfutabile”.

Il giudice di appello, in sintonia con quello di primo grado, ha ravvisato nel compendio istruttorio indizi dotati di gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere il ragionamento inferenziale rimesso dall’art. 2729 cod. civ. alla prudenza del giudice. Non emerge illogicità né contraddittorietà del ragionamento decisorio.

Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 deroga sia alla responsabilità personale dell’autore della violazione sia alla responsabilità solidale dei soggetti nel cui interesse si è agito. La deroga opera però solo se la persona fisica ha agito nell’interesse della società. Se l’ente è usato come schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi a proprio vantaggio, viene meno la ratio della norma eccezionale e trova applicazione la regola generale della responsabilità personale.

La Corte richiama, tra le altre, Cass. ord. n. 12334 del 2009 e Cass. n. 28331/2018, segnalando che l’orientamento è stato recepito dal legislatore con il d.lgs. n. 87 del 2024, che ha introdotto l’art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997: se la persona giuridica è fittiziamente costituita o interposta, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per suo conto.

Nel caso concreto, la qualità di amministratore di fatto risulta dall’esame del primo motivo, mentre la fittizia costituzione della società e il conseguente beneficio delle frodi fiscali costituiscono un accertamento in fatto non censurabile in cassazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e alle ulteriori somme ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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