Onere probatorio del contratto d’opera e limiti del ricorso per omesso esame (Cass. civ. Sez. II n. 28295 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera, la parte che agisce per il pagamento delle prestazioni eseguite ha l’onere di provare la conclusione del contratto e l’imputazione delle prestazioni alla società, non essendo sufficiente dimostrare che l’attività sia stata materialmente svolta da un terzo. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ricorre quando il giudice di merito abbia preso in considerazione gli elementi istruttori e li abbia ritenuti inidonei a dimostrare il fatto costitutivo della domanda. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta tra esse compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il diverso paradigma del travisamento della prova, che presuppone una svista sul contenuto oggettivo del fatto probatorio.

Il Fatto

Una società cooperativa aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale per il pagamento di lavori di estirpazione di vigneti, asseritamente eseguiti nel 2011. L’ingiunto ha proposto opposizione, negando l’esistenza del credito e sostenendo che i lavori erano stati compiuti da un terzo, in anni diversi e con pagamento già effettuato.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto, ma la Corte d’appello ha accolto il gravame, escludendo che la società avesse dimostrato la stipulazione del contratto e che il terzo avesse il potere di agire in suo nome e per suo conto. La società ha allora proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, censurando la sentenza per avere affermato che la società dovesse provare la propria legittimazione attiva, pur non essendo stata sollevata alcuna eccezione sul punto dall’opponente.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non ha colto la ratio della pronuncia. La Corte d’appello non ha rigettato la domanda per carenza di legittimazione, ma per mancata prova della titolarietà del diritto azionato: la società non aveva dimostrato che tra le parti fosse stato concluso il contratto d’opera in forza del quale le prestazioni erano state eseguite dalla cooperativa, tramite propri soci o dipendenti. L’onere probatorio, a fronte delle contestazioni della controparte, aveva proprio quell’oggetto.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato l’omesso esame delle dichiarazioni testimoniali e dei formulari rifiuti, dai quali sarebbe risultata la vendita del rottame ferroso ricavato dall’estirpazione, con luoghi di carico coincidenti con i terreni dell’opponente, nonché un travisamento della prova.

La Corte ha ricordato che il vizio di omesso esame investe un fatto storico, principale o secondario, esistente dagli atti, discusso tra le parti e decisivo, e che incombe sul ricorrente indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività (Sezioni Unite n. 8053 del 2014; Sez. II n. 27415 del 2018; Sez. II n. 17005 del 2024). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice. Spetta al giudice di merito individuare le fonti del convincimento e vagliare attendibilità e concludenza delle prove (Sezioni Unite n. 5802 del 1998).

Nel caso concreto il motivo è risultato inammissibile, perché ha criticato la complessiva valutazione riservata al giudice di merito. La Corte d’appello ha considerato sia le dichiarazioni del teste sia quelle dei titolari della ditta, anche quanto all’intestazione dei formulari alla società, ritenendole inidonee a provare la conclusione del contratto, poiché l’attività era stata svolta da un terzo senza prova del suo potere di rappresentanza. Tale statuizione, non censurata in termini ammissibili, fonda il rigetto. Non ricorre neppure il travisamento, che presuppone una svista sul fatto probatorio in sé (Sezioni Unite n. 5792 del 2024). Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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