Rimborso IRES e perdite non dichiarate: il riporto va provato dall’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 28330 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione promosso dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza che ha accolto la domanda di rimborso, il motivo che deduce la violazione dell’art. 84 t.u.i.r. è infondato quando muove da un presupposto di fatto non provato. L’eccezione di doppia conforme non osta all’esame del ricorso quando l’Ufficio lamenti violazioni di legge e non deficit motivazionali della decisione gravata. La documentazione prodotta dalla parte contribuente in prossimità dell’adunanza camerale è inammissibile, perché tardiva e inconferente rispetto all’oggetto del giudizio. L’onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa resta a carico dell’Amministrazione che lo allega.
Il Fatto
Una società contribuente presenta istanza di rimborso delle eccedenze dei versamenti IRES eseguiti per gli anni di imposta dal 2011 al 2013, affermando di aver realizzato impianti fotovoltaici e di possedere i requisiti per fruire delle agevolazioni in materia di Tremonti ambiente. La società deduce di aver imputato in bilancio solo parzialmente i proventi del contributo conto energia e di aver ripresentato le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP per le tre annualità.
L’Ufficio, rispondendo a un interpello, indica nell’istanza di rimborso l’unica via praticabile, escludendo la dichiarazione integrativa nel termine più ampio. Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente ricorre alla CTP, che accoglie il ricorso. La CTR conferma la decisione. L’Ufficio propone ricorso per cassazione con due motivi; la società resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione per doppia conforme.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. La controricorrente sostiene che i due motivi mirino a un riesame delle valutazioni compiute dalla CTR, inammissibile in presenza di doppia conforme. L’eccezione non ha pregio: l’Ufficio lamenta violazioni di legge, segnatamente degli artt. 112 cod. proc. civ. e 84 t.u.i.r., non già deficit motivazionali; la doppia conforme non osta dunque all’esame nel merito.
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla questione relativa all’art. 84 t.u.i.r., prospettata come motivo di appello. Il motivo è infondato: la CTR ha espressamente pronunciato sul punto, evidenziando che era stata la stessa Amministrazione finanziaria, in risposta all’interpello, a indicare la modalità dell’istanza di rimborso per recuperare l’imposta versata in eccesso.
Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 84 del TUIR e dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia ribadisce che la società avrebbe esposto nell’istanza perdite originate nell’anno 2010 e mai dichiarate, con cristallizzazione di quell’anno di imposta senza perdite riportabili. Anche questo motivo è infondato, perché muove da un presupposto non provato: dall’esame dell’istanza di rimborso emerge che la contribuente non ha riportato, negli anni dal 2011 al 2013, le perdite subite nel 2010.
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile la documentazione depositata dalla contribuente nei giorni immediatamente precedenti l’adunanza, perché tardiva e comunque inconferente rispetto all’oggetto del giudizio. Il ricorso è quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Agenzia ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.