Poteri istruttori d’ufficio nel processo tributario e limite del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 28831 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è norma eccezionale e non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. Il potere di disporre anche d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova è rimesso alla discrezionalità del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità: esso presuppone l’insufficienza delle prove nella disponibilità delle parti e la decisività dell’integrazione. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. che si traduca in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione. Il sindacato sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale, individuabile solo nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa od incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento con cui, all’esito di una verifica fiscale, disconosceva l’attività associativa — riqualificandola come società di fatto — e assoggettava a regime ordinario, come redditi di attività commerciale, i redditi dell’anno d’imposta 2013, con rideterminazione di maggiore IRES, IRAP e IVA. L’avviso era notificato anche ad alcuni soci.

L’associazione e i soci impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi di due soci e rigettava quello dell’associazione e di un terzo socio. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la C.T.R. omesso di acquisire, anche d’ufficio, documentazione sulle condizioni reddituali del segnalante, ritenuta indispensabile per valutarne l’attendibilità. La Corte respinge il motivo richiamando la natura eccezionale della norma: il potere istruttorio officioso non può sovvertire gli oneri probatori delle parti ed è rimesso alla discrezionalità del giudice, non sindacabile in legittimità. Le richieste istruttorie erano irrilevanti, non riguardando la sussistenza del presupposto impositivo dei maggiori redditi accertati.

Con il secondo motivo si deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sull’assunto che l’Ufficio non avesse dimostrato la percezione di somme non registrate. La Corte dichiara il motivo inammissibile: dietro la dedotta violazione dell’onere della prova i ricorrenti censuravano in realtà la valutazione di fatto della C.T.R., chiedendone una rivalutazione di merito. La sentenza impugnata aveva invece chiaramente indicato il materiale probatorio a sostegno dell’accertamento — inattendibilità della documentazione sociale, mancanza del vincolo associativo, assenza di iscrizione al CONI, impiego di mano d’opera non regolarizzata, versamenti in contanti delle quote senza ricevuta — a fronte del quale i ricorrenti si erano limitati a generiche asserzioni.

Il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 132 c.p.c. per asserita assenza di motivazione. La Corte lo ritiene infondato, ricordando che il sindacato di legittimità è circoscritto al minimo costituzionale. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), c.p.c., non è più censurabile la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione in ordine alle quaestiones facti. Il vizio è ravvisabile solo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa ed incomprensibile, che si tramutano in nullità per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c. e, nel processo tributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992. Nel caso di specie il minimo costituzionale risulta raggiunto.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e al pagamento, se dovuto, del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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