Notifica dell’invito al contribuente “trasferito”: necessarie le ricerche anagrafiche nel Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 23065 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’invito alla trasmissione di documenti contabili e fiscali, eseguita dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 secondo il rito degli irreperibili assoluti, è affetta da nullità qualora non sia preceduta dall’esperimento di ricerche presso il Comune del domicilio fiscale del contribuente, dirette a verificare che il suo attestato trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. In tale evenienza, la documentazione contabile prodotta in giudizio dal contribuente non è soggetta alla preclusione di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973 e può essere validamente valutata per superare le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di una farmacia un avviso di accertamento con cui rideterminava, con metodo induttivo puro ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis), del d.P.R. n. 600/1973, il reddito, il valore della produzione e il volume d’affari dichiarati per l’anno 2012. L’atto faceva seguito all’invito alla trasmissione di documentazione contabile e fiscale, rimasto privo di riscontro.
Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica dell’invito. Il ricorso veniva accolto in primo grado e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dichiarava nulla la notifica eseguita mediante affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale e riteneva ammissibile la documentazione prodotta in giudizio. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato distintamente i due motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla violazione degli artt. 58 e 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, la censura è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata. L’inammissibilità deriva dalla violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., poiché l’Amministrazione non ha indicato se e quando gli avvisi di ricevimento degli inviti fossero stati depositati nei gradi di merito.
Sul merito, la Corte ha chiarito che il ricorso al rito degli irreperibili assoluti presuppone che siano state esperite ricerche presso il Comune del domicilio fiscale del contribuente. Tali ricerche sono necessarie per accertare che l’attestato trasferimento non costituisca un semplice mutamento di indirizzo nello stesso Comune, circostanza che avrebbe reso possibile una notifica ordinaria. In assenza di dette verifiche, la notifica è da ritenere nulla, in conformità con i precedenti richiamati.
Il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la doglianza, pur formalmente incentrata sulla violazione di legge, mirava a sollecitare un riesame dell’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito. La valutazione dell’idoneità della documentazione prodotta dal contribuente a superare le presunzioni dell’accertamento costituisce attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
È stata inoltre evidenziata la mancata riproduzione, nel ricorso, della motivazione dell’atto impositivo relativa agli elementi presuntivi, con ulteriore profilo di carenza di specificità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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