Cambio appalto e trasferimento d’azienda: obbligo di informazione sindacale ex art. 47 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28834 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cambio di appalto, quando la successione nell’assegnazione del servizio integra gli estremi del trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., resta inderogabile la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 47 della legge n. 428/1990. La legge di una Provincia autonoma che disciplina il solo cambio di gestione nell’appalto di servizi non può derogare alla legge dello Stato emanata in materia di competenza esclusiva e in attuazione di direttive europee, né porsi come alternativa o surrogatoria rispetto alla procedura statale. L’omissione dell’obbligo informativo costituisce comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede e integra condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970. L’accertamento sulla conservazione dell’identità dell’entità economica trasferita è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se motivato.
Il Fatto
Due società, costituite in raggruppamento temporaneo, subentravano nell’appalto per i servizi di vigilanza passiva non armata in immobili situati in provincia di Trento, in precedenza gestiti da una terza cooperativa. Nell’ambito di quello che veniva qualificato come cambio di appalto, le nuove affidatarie non attivavano con l’organizzazione sindacale la procedura preventiva prevista dall’art. 47 della legge n. 428/1990.
Il Tribunale di Trento, in fase sommaria e in sede di opposizione, dichiarava antisindacale la condotta delle due imprese. La Corte d’appello di Trento confermava la pronuncia, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. e quindi la necessaria attivazione della procedura informativa. Le società proponevano distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il nucleo del ricorso riguarda la qualificazione della vicenda successoria. Per le ricorrenti la Corte territoriale avrebbe erroneamente sussunto il cambio di appalto nello schema del trasferimento d’azienda, non essendovi stato passaggio di beni o di persone e sussistendo elementi di discontinuità, come la circostanza che i coordinatori utilizzati dalla subentrante erano propri dipendenti e non provenivano dall’appaltatore uscente.
La Corte ritiene l’impostazione metodologica del giudice di merito corretta. Il problema prodromico alla verifica della condotta antisindacale era stabilire se nel subentro fosse ravvisabile un trasferimento d’azienda o si restasse fuori da tale limite. Sul punto la sentenza impugnata è in linea con l’orientamento consolidato: il trasferimento di ramo d’azienda si verifica quando viene ceduto un complesso di beni dotato di autonomia funzionale, capace già al momento dello scorporo di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Richiamando Cass. n. 11247 del 2016, Cass. n. 19034 del 2017 e Cass. n. 28593 del 2018, i giudici di legittimità sottolineano che la preesistenza dell’entità economica trova fondamento nella direttiva 2001/23/CE, che àncora il trasferimento a un’entità che conserva la propria identità.
Il complesso delle circostanze di fatto — tipo di impresa, cessione o meno di elementi materiali, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, somiglianza delle attività, durata di un’eventuale sospensione — va valutato non isolatamente, ma in considerazione complessiva, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria richiamata (Cass. n. 24688 del 2021, Cass. n. 20407 del 2023, CGUE 16 febbraio 2023, C-675/21). L’elemento di discontinuità non sussiste quando il collegamento funzionale tra gli elementi ceduti consente la prosecuzione dell’attività senza integrazioni di rilievo, né quando l’identità dell’entità ceduta non viene meno per possibili interventi imprenditoriali del cessionario.
La Corte territoriale ha riscontrato, con accertamento di fatto insindacabile, il rilievo della dotazione di beni materiali, l’identità sostanziale del servizio, l’assenza di soluzione di continuità, l’assunzione della quasi totalità del personale e l’assenza di elementi significativi di novità organizzativa. Quanto al secondo motivo, una volta accertato il trasferimento d’azienda, non è possibile che una successiva legge provinciale deroghi a una legge dello Stato emanata in competenza esclusiva e in attuazione di direttive europee. L’art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 disciplina i soli casi di cambio di gestione e non quelli che comportano trasferimento ex art. 2112 cod. civ.; la procedura provinciale non è alternativa alla fase di informazione, cui deve seguire l’esame congiunto in una sequenza scandita dalla legge. I ricorsi sono rigettati, con condanna di ciascuna ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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