Notifica a mezzo pec, validità del formato pdf e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 28847 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento non deve essere corredata dalla materiale allegazione degli atti presupposti, essendo sufficiente la menzione dei relativi estremi in conformità all’art. 7 della legge n. 212/2000. La sua notificazione a mezzo pec in formato .pdf è valida, non essendo necessario il formato .p7m, poiché il protocollo di trasmissione assicura la riferibilità dell’atto all’organo che lo ha emanato, salve specifiche e concrete contestazioni. Ai fini della prova della notifica della cartella di pagamento non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, bastando la matrice o la copia con la relazione di notifica. Il disconoscimento della conformità della copia all’originale richiede una dichiarazione chiara e specifica, non essendo sufficienti contestazioni generiche.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado.

La controversia origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento, notificata a mezzo pec per una pluralità di cartelle e avvisi di addebito. Il giudice di appello aveva ritenuto l’atto inesistente per l’inosservanza delle prescrizioni tecniche informatiche, per la mancanza di idonea delega dei firmatari degli atti prodromici, per l’omessa o invalida notifica dei medesimi e per la decadenza dell’ente impositore. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo. Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, ravvisabile allorché la pretesa non esaminata risulti superata dalla soluzione di altra questione che ne presuppone l’irrilevanza. Il giudice di appello aveva implicitamente ritenuto assorbita la questione della mancata allegazione documentale.

Il secondo motivo è fondato. Nessuna norma prescrive l’allegazione delle cartelle di pagamento all’intimazione, che deve contenerne soltanto la menzione degli estremi ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000. L’avviso di intimazione ha contenuto vincolato, sicché è sufficiente il riferimento alla cartella in precedenza notificata.

Il terzo motivo è parimenti fondato. Ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, non è necessaria la produzione dell’originale della cartella, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relazione di notifica. In caso di contestazione, l’agente può dimostrare la notifica producendo copia, senza onere di depositare l’originale. Il disconoscimento della conformità della copia all’originale esige una dichiarazione chiara e specifica, con l’indicazione del documento e degli aspetti ritenuti difformi.

Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del quinto e del sesto. La notifica a mezzo pec in formato .pdf è valida, non essendo necessario il formato .p7m, poiché il protocollo di trasmissione assicura la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche contestazioni. La copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, certifica il recapito del messaggio e degli allegati, salva prova contraria.

Il settimo motivo è fondato. La motivazione apparente, pur graficamente esistente, non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Nella specie manca una motivazione idonea sulla maturazione della decadenza rispetto ai singoli crediti. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dei motivi esaminati, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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