Estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 13523 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentata ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e inserita nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, qualora risultino depositati copia della domanda e la prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione normativa. Non è dovuto il doppio contributo unificato, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per la sua natura lato sensu sanzionatoria.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di una società e del suo socio, di due avvisi di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2006, erano stati determinati un maggior reddito ai fini Irap e la mancata fatturazione di maggiore imponibile ai fini Iva. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello, annullò gli atti impositivi per nullità, essendo stati emessi, pur a seguito di verifica a tavolino, senza ragioni di urgenza prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale di chiusura delle operazioni.
Questa Corte, con precedenti ordinanze, cassò le decisioni con rinvio per nullità assoluta del giudizio, celebrato senza la partecipazione dei litisconsorti necessari. Riassunta la causa, la CTP respinse i ricorsi; la CTR, in riforma, accolse l’appello e annullò gli avvisi. La difesa erariale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, la parte controricorrente ha depositato copia delle domande di definizione agevolata presentate ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, corredate dell’attestazione del loro deposito all’Agenzia delle entrate. Entrambe le domande trovano corrispondenza nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. in l. n. 41 del 2023, nel quale è attestato l’intervenuto pagamento della prima rata per il socio e la regolarità della domanda della società.
La Corte richiama la disciplina dei commi 197 e 198 dell’art. 1 cit., come modificati dall’art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023: il contribuente che intende aderire alla definizione ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda e del versamento; in tal caso il processo è dichiarato estinto. I commi 200 e 201 regolano il diniego della definizione, la sua impugnabilità e il rimedio revocatorio.
Alla luce di tali disposizioni e dei documenti depositati, nonché dell’inserimento del giudizio nel predetto elenco, la Corte dichiara l’estinzione del processo. Quanto alle spese, esse restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022.
Infine, la Corte esclude il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Per la sua natura lato sensu sanzionatoria, essa non tollera interpretazione estensiva o analogica, secondo il richiamo a Cass. n. 1420 del 2022.
Nota della Redazione
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