Onere di provare la tempestività del ricorso e cooperazione istruttoria del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 28894 del 01.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del diniego di protezione internazionale, il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall’art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 è soggetto all’onere probatorio del ricorrente, cui incombe di dimostrare la tempestività del deposito. Tale onere va però contemperato con il potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice e con il principio di effettività dell’accesso alla giustizia, presidiato dagli artt. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e 46 direttiva 2013/32/UE. Il ricorrente, destinatario della notifica e non mittente, non dispone dell’avviso di ricevimento, che resta il solo documento idoneo a provare consegna e data. Il giudice che rilevi l’incertezza sulla data di notifica non può limitarsi a sanzionare l’inammissibilità, ma deve acquisire d’ufficio la relata o sollecitare l’esibizione del documento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al Tribunale di Bari il decreto con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. Il Tribunale, nella contumacia dell’Amministrazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ravvisando la mancata prova della data di notifica del provvedimento di diniego.

Avverso tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato. La questione approda in Cassazione per stabilire se il giudice di merito, di fronte al materiale probatorio offerto dalla parte, potesse dichiarare l’inammissibilità per tardività o dovesse attivare la cooperazione istruttoria per accertare la data di notifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato continuità agli arresti che valorizzano il principio di effettività nell’accesso al giudice, tanto più in controversie relative a diritti fondamentali della persona. La tutela è espressa dall’art. 111 Cost., dall’art. 6 par. 1 CEDU, nonché dagli artt. 47 Carta UE e 46 par. 1 direttiva procedure, che garantiscono un ricorso effettivo avverso la decisione sulla domanda di protezione.

La Corte ha ribadito, in linea con il proprio precedente Cass. n. 18925/2024, che spetta allo straniero provare la tempestività del ricorso. Ha però precisato che il Tribunale non ha fatto buon governo di tale principio: il ricorrente, in quanto destinatario della notifica a mezzo posta, non era in possesso di altro documento oltre al plico della raccomandata, poiché l’avviso di ricevimento resta nella disponibilità del mittente. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. n. 23999/2025, Cass. Sez. 6-3 n. 11225/2022, Cass. Sez. 3 n. 36900/2022), la notifica si perfeziona con la consegna del plico e la relata è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario.

Il Tribunale avrebbe quindi potuto evincere dal numero cronologico della raccomandata la corrispondenza della data indicata, oppure sollecitare l’esibizione della relata di notifica da parte dell’Amministrazione o chiederne copia, con un provvedimento ordinatorio idoneo a superare l’incertezza rilevata. Il Collegio ha sottolineato che il giudice non può giungere a una conclusione preclusiva dell’esame nel merito del diritto sostanziale senza sciogliere il dubbio sulla scadenza del termine.

Pertanto la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, non essendo stato posto né discusso in merito il tema della regolarità della modalità di notifica. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio, cui è demandato provvedere anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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