Licenziamento per giusta causa: non contestazione dei tempi degli abbandoni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3959 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnativa del licenziamento disciplinare, la valutazione in ordine alla sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte, rientrando nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, costituisce funzione del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Analogamente, il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova è apprezzamento di merito insindacabile se correttamente motivato, da condursi non solo sulla base della formulazione letterale dei capitoli, ma anche ponendone il contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni dei contendenti. Ne consegue che, in presenza di una doppia conforme ricostruzione fattuale, il motivo che si risolve nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società di trasporto, impugna il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli nel gennaio 2017, dopo contestazione del novembre 2016. Gli si addebita di aver più volte abbandonato il servizio, in orario di lavoro e senza autorizzazione, recandosi con il mezzo aziendale presso la propria abitazione, di aver indebitamente richiesto il pagamento di prestazioni straordinarie e di aver percorso tragitti non consentiti.
Nella fase sommaria del procedimento previsto dalla legge n. 92/2012 le domande del lavoratore vengono respinte; l’opposizione è rigettata dal Tribunale e il reclamo dalla Corte d’appello. Il lavoratore ricorre allora per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione delle regole in materia di prova e di confessione, l’erronea esclusione della prova testimoniale e la violazione della disciplina sul licenziamento individuale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è inammissibile. La Corte rileva che, al di là della formale deduzione in termini di violazione di legge, il ricorrente propone una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella dei giudici di merito, in un contesto di doppia conforme ricostruzione fattuale in primo e in secondo grado. La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti contestati fossero stati ammessi, nell’ambito del procedimento disciplinare, anche con riguardo ai tempi e alla durata delle interruzioni della prestazione, analiticamente indicati nella lettera di contestazione.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., il Collegio osserva che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte. Tale accertamento è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., secondo il richiamato precedente di Sez. I n. 15256 del 2022. Nel caso concreto la Corte distrettuale ha tratto l’ammissione da precise fonti di prova documentale, richiamando il verbale di audizione dell’incolpato e la comunicazione a mezzo p.e.c. contenente le giustificazioni: si tratta di valutazione non censurabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Il giudizio sull’idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova — da condurre non solo alla stregua della formulazione letterale dei capitoli, ma anche ponendone il contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni dei contendenti — costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato se correttamente motivato, come affermato dai richiamati precedenti Sez. I n. 2201 del 2007, Sez. II n. 1513 del 1997 e Sez. lav. n. 10371 del 1995. La Corte di merito non si è limitata alla formulazione letterale dei capitoli, ma ha rilevato la loro dissonanza rispetto all’ammissione dei fatti e la genericità della collocazione temporale indicata, a fronte delle puntuali indicazioni della contestazione disciplinare sui tempi di permanenza in casa.
Anche il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura un’autonoma e ulteriore ratio decidendi relativa all’incolpazione concernente lo straordinario, idonea a fondare la legittimità del licenziamento. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, quando la decisione sia fondata su due rationes decidendi, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile, come affermato dal richiamato precedente Cass. n. 15399 del 2018. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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