Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 29099 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa rende legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci. La presunzione ha origine nella stessa partecipazione sociale e prescinde dalle modalità di accertamento del reddito dell’ente. Essa non assume carattere assoluto, poiché ammette la prova contraria, gravante sul socio, che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. Il socio che non fornisca tale dimostrazione non può limitarsi a contestare il reddito di partecipazione, né la mancanza di versamenti tracciabili sui propri conti prova di per sé l’assenza di percezione degli utili non dichiarati.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava a carico della contribuente, quale socia di una società a ristretta base, il maggior reddito imputato alla società per gli anni dal 2007 al 2012. La società non impugnava l’accertamento; la socia proponeva invece ricorso avverso l’atto adottato nei propri confronti.

La CTP respingeva il ricorso e la pronuncia era confermata dalla CTR. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso e spiegava ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciò violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sul rilievo che sarebbe impedito al socio di contestare il reddito di partecipazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la CTR aveva superato il rilievo, ritenendo nel merito che la contribuente non avesse provato la mancata distribuzione degli utili, limitandosi a mere affermazioni.

Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 5 TUIR e 38 d.P.R. n. 600/1973, per avere la sentenza d’appello impedito al socio di contestare il reddito di partecipazione ove quello societario fosse cristallizzato. Il motivo è stato rigettato: l’art. 5 TUIR riguarda l’imputazione per trasparenza nei soci di società personali, mentre nella specie si tratta di società di capitali.

La Corte ha ribadito che la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati tra i soci opera anche per le società di capitali a ristretta base azionaria. Essa rappresenta l’ipotesi più logica e verosimile per le compagini a base familiare, senza necessità di ulteriori elementi probatori. Non assume però carattere assoluto, poiché il socio può dimostrare con fatti concreti che gli utili sono stati destinati diversamente.

Richiamando Sez. V n. 32959 del 2018 e il consolidato orientamento da Sez. V n. 24534 del 2017 a Sez. V n. 18200 del 2021, la Corte ha confermato che l’accertamento del maggior reddito nei confronti della società rende legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria dell’accantonamento o reinvestimento.

Il terzo motivo, incentrato sugli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e sull’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli atti processuali in cui le giustificazioni sarebbero state dedotte, e comunque infondato: l’assenza di versamenti tracciabili sul conto del socio non prova l’assenza di percezione dei redditi non dichiarati. Il rigetto del ricorso principale ha assorbito il motivo del ricorso incidentale, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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