Notifica PEC della cartella esattoriale: irrilevante l’indirizzo del mittente fuori registro (Cass. civ. Sez. V n. 29100 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale ad opera dell’agente della riscossione, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 prescrive l’inclusione nel pubblico registro INI-PEC del solo indirizzo del destinatario, non anche di quello del mittente. Ne deriva che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, desumibile dallo stesso indirizzo telematico. Grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i pregiudizi sostanziali concretamente derivati al diritto di difesa dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello censito, non essendo sufficiente un pregiudizio meramente potenziale. L’eventuale irregolarità della notifica è in ogni caso sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto, non configurandosi ipotesi di inesistenza giuridica.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento sottese e un avviso di accertamento esecutivo, chiedendone l’annullamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale riformava la decisione, accogliendo il gravame dell’agente della riscossione e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e limitato all’intimazione di pagamento e agli atti presupposti. Le Agenzie si costituivano al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. Fissata l’adunanza camerale, il ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’inesistenza giuridica della notifica dell’intimazione e degli atti presupposti, eseguita a mezzo PEC da un indirizzo non censito nel Re.Ginde né nel registro INI-PEC, invocando l’art. 149 cod. proc. civ. e l’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. La Corte osserva che il tenore letterale dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 è univoco nel riferire la necessaria inclusione nel pubblico registro al solo indirizzo del destinatario.

Il richiamo all’art. 3-bis della legge n. 53/1994 è ritenuto inconferente, riguardando la facoltà di notificazioni per gli avvocati, mentre per gli atti impositivi tributari l’unico parametro è la disposizione del citato art. 26, comma 2, che nulla prevede sull’indirizzo PEC di partenza dell’Ufficio. Non pertinenti sono i precedenti di legittimità invocati, riferiti all’indirizzo del destinatario e non a quello del mittente.

Nel caso concreto, il ricorrente non aveva contestato l’effettiva ricezione dell’atto, di talché ogni eventuale irregolarità della notifica sarebbe in ogni caso sanata dalla tempestiva impugnazione, non vertendosi in ipotesi di inesistenza giuridica. La decisione è conforme all’orientamento della Corte, richiamato con Sez. V n. 18684 del 2023, n. 32370 del 2024, n. 34819 del 2024 e n. 24718 del 2025: occorre che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello censito.

La Corte rileva inoltre che il ricorrente non aveva indicato in quale sede e momento processuale dei gradi di merito avrebbe dedotto il pregiudizio subito: questo, in ogni caso, non può essere meramente potenziale, in vista di una futura esecuzione forzata, ma deve incidere in concreto sul diritto di difesa nel giudizio di impugnazione dell’atto.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’intimazione, è respinto: poiché l’atto segue la notifica delle cartelle e dell’avviso nei quali è già indicata la somma richiesta, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli accessori, in linea con gli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990, secondo le Sezioni Unite n. 22281/2022. Il terzo motivo, sulla tardività della notifica dei ruoli, è dichiarato manifestamente infondato: la decadenza dell’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973 è evitata una volta per tutte con la notifica della cartella al contribuente e non è deducibile come fatto successivo in sede di impugnazione dell’intimazione, impugnabile solo per vizi propri ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *