Omesso esame di fatto decisivo e delega di firma nell’accertamento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29284 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, non ricorre quando il giudice di merito abbia preso in considerazione il fatto storico, principale o secondario, e ne abbia dato un’interpretazione plausibile, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. La censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei medesimi fatti già valutati non integra il vizio di omesso esame, ma al più un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile nel nuovo regime, o di violazione di legge, ove non proposto.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES relativo all’anno d’imposta 2010, emesso per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che la documentazione prodotta dall’Ufficio non era idonea a dimostrare la legittimità della sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario firmatario e che difettava la stessa delega del Direttore Provinciale.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo. La società contribuente non depositava controricorso, restando intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tempestività del ricorso. Il ricorso risulta notificato in data 14/06/2017 a mezzo PEC al domiciliatario in appello, entro il termine semestrale previsto dalla legge, in difetto di notifica della sentenza impugnata, depositata il 20/12/2016. La questione pregiudiziale è pertanto superata.

Nel merito, il motivo deduceva, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto, lamentando la genericità e la contraddittorietà della motivazione impugnata.

La Corte richiama la giurisprudenza sul nuovo vizio di legittimità: l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

Applicando tali principi, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale ha indicato, con motivazione logica ed esauriente, le ragioni per cui ha ritenuto non valida la delega rilasciata dal Direttore Provinciale. I fatti di cui si assume l’omessa valutazione sono stati dunque considerati dal giudice di appello, che ne ha dato un’interpretazione plausibile. La censura si risolve nel contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici già presi in considerazione, implicando la proposizione o di un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile nel nuovo regime (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), ovvero di un vizio di violazione di legge, in ipotesi non proposto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile quanto al motivo, e rigettato. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio della società contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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