Litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29278 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle società di persone, l’unitarietà della rettifica fondata sull’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso tributario, proposto dalla società o da uno dei soci contro l’avviso di rettifica, riguardi inscindibilmente tutti i partecipanti, salvo che siano prospettate questioni personali. Il giudizio celebrato senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. La riunione dei procedimenti davanti alla Corte è ammessa solo in presenza di rigorose condizioni di identità oggettiva e soggettiva, che non ricorrono quando la fattispecie concreta non le integri tutte.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un socio accomandante di una s.a.s. un avviso di accertamento emesso a carico della società, con cui erano stati rideterminati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dell’anno 2015, con riprese ai fini IRAP e IVA e relative sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Roma, che ne riconosceva la legittimazione attiva e annullava l’atto impositivo.

La CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello erariale, riformava la pronuncia di primo grado e rigettava il ricorso originario. Proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, la questione arriva davanti alla Corte per la verifica della regolarità del contraddittorio e della responsabilità del socio accomandante.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità dell’intero processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e del socio accomandatario, qualificati come litisconsorti necessari. La Corte ritiene il motivo fondato, con assorbimento del secondo.

La Corte richiama il costante indirizzo secondo cui l’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci, da cui deriva l’automatica imputazione dei redditi in proporzione alla quota di partecipazione, impone che il ricorso riguardi inscindibilmente società e soci, salvo questioni personali.

Ne segue che società e soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento e che il ricorso proposto da alcuni soltanto impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti è viziato da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14815/2008 e dalle conformi Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023 e Cass. n. 35187/2022.

La Corte esclude che possa trovare applicazione il principio invocato dall’Agenzia, secondo cui, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative alla rettifica del reddito della società e alla conseguente imputazione ai soci, non va dichiarata la nullità ma disposta la riunione in presenza di specifiche condizioni (Cass. n. 7763/2018; Cass. n. 1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015). Tale regula iuris opera solo quando siano constatate identità oggettiva dei ricorsi, simultanea proposizione, identità di difese, simultanea trattazione davanti ai giudici di merito e identità sostanziale delle decisioni.

Nel caso concreto queste condizioni non ricorrono, onde il collegio dichiara la nullità dell’intero procedimento e cassa la sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, pronunciando anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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