Voluntary disclosure, il ritardo nel pagamento delle rate determina la decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 29286 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167 del 1990, convertito in legge n. 227 del 1990, il mancato o tardivo pagamento anche di una sola delle rate in cui è dilazionato il versamento delle somme dovute comporta il venir meno degli effetti della procedura. La relativa disciplina non ha natura sanzionatoria, ma costituisce mera disciplina della decadenza, essenziale a garantire la corretta applicazione dell’eccezionale procedura e a non pregiudicare l’ordinaria azione accertativa. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 10, del medesimo decreto-legge, l’Amministrazione finanziaria procede legittimamente alla ripresa dell’ordinaria attività sanzionatoria.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente un atto di contestazione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale imposti dall’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, rilevando l’omessa dichiarazione in Italia di redditi presuntivamente investiti in attività finanziarie detenute all’estero negli anni 2006 e 2007.

La contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria, ma la stessa non si era perfezionata per il ritardato pagamento di due delle tre rate mensili previste. L’Ufficio, ritenuta la decadenza dai benefici premiali, rideterminava le sanzioni nella misura ordinaria ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 10, del citato decreto-legge. Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado e la decisione era confermata dalla CTR della Lombardia, che escludeva il tardivo pagamento quale circostanza ostativa al perfezionamento della procedura. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione con altri procedimenti pendenti fra le stesse parti. Due di essi erano già stati decisi, mentre per il terzo, esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 c.p.c., la trattazione congiunta nella medesima adunanza camerale è stata ritenuta sufficiente a prevenire il rischio di decisioni contrastanti (cfr. Cass. n. 25288/2023).

Nel merito, il ricorso è stato accolto. La Corte ha richiamato le proprie precedenti ordinanze nn. 25911/2022 e 33675/2022, con le quali erano stati accolti analoghi ricorsi dell’Agenzia in controversie concernenti la stessa contribuente. Tali pronunce si fondavano sulle argomentazioni svolte dalla Consulta nell’ordinanza n. 261/2020, che aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5-quater, comma 1, lettera b), e 5-quinquies, comma 10, del D.L. n. 167 del 1990.

Il giudice delle leggi aveva chiarito che la disciplina censurata si inserisce in una procedura eccezionale, volta a consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative mediante un’autodenuncia completa, con l’obbligo di versare entro termini perentori imposte e interessi in misura piena, ottenendo una considerevole riduzione delle sanzioni. È risultata pertanto erronea l’affermazione circa la natura sanzionatoria della disciplina, trattandosi invece di mera disciplina della decadenza, essenziale a non pregiudicare l’ordinaria applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell’inderogabilità del dovere tributario.

La Corte ha inoltre ribadito che sarebbe stata inammissibile una pronuncia meramente demolitoria, che avrebbe lasciato privo di disciplina il versamento tardivo, impedendo il recupero delle somme sottratte all’erario, così come un intervento additivo, che avrebbe invaso lo spazio riservato al legislatore. Alla luce di tali principi, non può essere condivisa la decisione della CTR, che ha erroneamente escluso la decadenza della contribuente.

La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, c.p.c. e art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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