Revocatoria fallimentare esente da mediazione obbligatoria (Cass. civ. Sez. I n. 29432 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. non verte sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, ma ha natura personale, perseguendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore. Essa pertanto non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. La declaratoria di inefficacia relativa dell’atto non incide sulla validità inter partes dello stesso, né sulla proprietà o sul possesso del bene, limitandosi a ricostituire la garanzia patrimoniale generica del ceto creditorio.

Il Fatto

Il curatore del fallimento di una società in accomandita semplice e di un socio accomandatario convenne in giudizio i congiunti del fallito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 44 l. fall., di alcuni atti di trasferimento immobiliare compiuti dopo la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale accolse la domanda e dispose la condanna restitutoria delle unità immobiliari in favore della curatela.

La Corte di Appello respinse il gravame proposto dagli acquirenti. I soccombenti ricorsero per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e lamentando l’erronea qualificazione del provvedimento di sospensione del processo reso dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la ritenuta obbligatorietà del tentativo di conciliazione. I ricorrenti sostengono che la revocatoria fallimentare, implicando la retrocessione della proprietà e del possesso del bene, incida su diritti reali e ricada quindi nella previsione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

La Corte ritiene il motivo infondato. La vicenda traslativa resta estranea alla controversia: il thema decidendum non riguarda la qualificazione e l’attribuzione di diritti reali, ma la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, perseguita mediante la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto dispositivo compiuto dopo la dichiarazione di fallimento.

L’azione in questione ha dunque natura personale. Essa si limita a rendere l’atto insensibile nei confronti dei creditori, senza incidere sulla validità inter partes dell’atto stesso e senza pronunciarsi su proprietà o possesso del bene. Da qui l’estraneità alla materia dei diritti reali e la non operatività della condizione di procedibilità della mediazione.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva qualificato il provvedimento di sospensione del processo come mero rinvio, sulla base dell’assenza di un’istanza congiunta richiesta dall’art. 296 cod. proc. civ. Tale valutazione riposa sull’interpretazione del contesto e della volontà della parte istante, non è implausibile e non è sindacabile come errore processuale. Diviene così ininfluente la pendenza, dinanzi alle Sezioni Unite, della questione generale sull’ammissibilità della cosiddetta sospensione impropria.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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