Locazione di immobile della P.A. non è pubblica fornitura né appalto (Cass. civ. Sez. I n. 9197 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto con cui la pubblica amministrazione reperisce immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai contratti di fornitura, poiché la res locata resta nel patrimonio del locatore e la causa del negozio consiste nel godimento della cosa dietro pagamento del canone. La circostanza che il proprietario locatore si impegni a eseguire opere di ampliamento o ristrutturazione di un immobile già esistente non muta la qualificazione del rapporto né impone l’evidenza pubblica. La giurisprudenza unionale richiamata concerne l’ipotesi diversa della realizzazione di un’opera non ancora avviata, non quella di un immobile da tempo esistente. In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è inaccoglibile per difetto di rilevanza della questione.

Il Fatto

La Provincia ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, rigettando il gravame, ha respinto le domande proposte contro una società proprietaria e contro un istituto di credito. La pretesa riguardava la nullità di un contratto di locazione di immobile ad uso scolastico, con patti aggiuntivi relativi all’esecuzione di lavori di adeguamento e trasformazione, stipulato nel 2004 con la prima, che lo aveva ottenuto in leasing dal secondo.

I giudici di merito avevano qualificato il rapporto come locazione-conduzione ed escluso l’applicabilità della disciplina degli appalti pubblici. La Provincia si duole della qualificazione e dei criteri ermeneutici seguiti dal giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il richiamo all’art. 5, comma 2, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e la qualificazione del rapporto. La doglianza è inammissibile, perché non si allinea al percorso motivazionale del giudice d’appello. Quest’ultimo ha escluso l’applicabilità delle norme sulle pubbliche forniture non già facendo leva sull’affermazione censurata, ma facendo proprie le considerazioni di Cass. n. 14185/2015, riprese da SS.UU. n. 5051/2022.

Da tale arresto la Corte desume che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale rientra nella fattispecie tipica della locazione. La res locata rimane nel patrimonio del proprietario e la causa del contratto, costituita dal godimento per un tempo determinato dietro pagamento del canone, non integra la fornitura di servizi.

Il secondo motivo investe la qualificazione negoziale e i criteri dell’art. 1362 cod. civ. Esso sollecita una rinnovata valutazione del fatto e la revisione della qualificazione impressa concordemente da entrambi i giudici di merito. Tale sindacato è inoppugnabile in cassazione per violazione di legge, secondo il richiamato orientamento. La censura dell’errore ermeneutico richiede inoltre l’indicazione dei canoni violati e del punto preciso del ragionamento in cui la violazione si assume avvenuta.

Il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della sequenza procedimentale, si svuota per effetto della ritenuta inattaccabilità della qualificazione, non cogliendo la portata precettiva delle pronunce richiamate. La giurisprudenza unionale invocata riguarda l’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera non era ancora avviata, così che il contratto non poteva avere a oggetto immediato la locazione di immobili. Diversa è l’ipotesi del mero ampliamento e ristrutturazione di un immobile già esistente.

Il quarto motivo resta assorbito. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essa non è accoglibile: in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso difetta la rilevanza della questione, poiché il giudice unionale può rifiutarsi di statuire quando l’interpretazione richiesta è manifestamente estranea all’oggetto del giudizio principale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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