Parità scolastica retroattiva non sana il rilascio di titoli professionali non consentiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29612 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento con efficacia retroattiva dello status di scuola paritaria non abilita l’istituto a rilasciare titoli di studio aventi valore legale al di fuori del perimetro ordinamentale in cui il potere di formazione del titolo può essere concretamente esercitato. L’art. 1 della legge n. 62 del 2000 collega la parità alla organica costituzione di corsi completi e non ne consente l’estensione a classi successive alla prima di un corso già collocato nel regime in via di esaurimento. Il regime transitorio dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 87 del 2010 va inteso nel senso che solo le scuole che nell’anno scolastico 2010/2011 avessero iniziato una classe prima secondo il previgente ordinamento potevano continuare a realizzare corsi triennali e svolgere i relativi esami di qualifica. Ne consegue la legittimità del provvedimento amministrativo di esclusione dalle graduatorie e della conseguente caducazione del rapporto di lavoro instaurato su quel titolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conseguito nel corso dell’anno scolastico 2012/2013 la qualifica di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina presso un centro studi privato. L’istituto aveva ottenuto il riconoscimento dello status di scuola paritaria solo in via successiva, con decreto dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania dell’11 gennaio 2016, adottato a seguito di una pronuncia del Consiglio di Stato n. 5211 del 2015, con efficacia dichiarata a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013.
Sulla base di quel titolo il ricorrente era stato inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA ed aveva stipulato contratti di supplenza come collaboratore scolastico. Nel 2020 il dirigente scolastico aveva disposto la sua decadenza dalle graduatorie, disconoscendo il servizio prestato, e la risoluzione anticipata del contratto. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano respinto le domande di illegittimità dei decreti, di reinserimento in graduatoria e di risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla precisazione che l’avvenuto riconoscimento della parità con efficacia ex tunc è circostanza incontestata, già affermata nella propria sentenza n. 17223 del 2023. Da quel riconoscimento deriva naturalmente l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, senza che in sede giudiziale si possa sindacare il concreto svolgimento degli esami per contestare la validità del titolo.
Il Collegio precisa però che la questione oggi esaminata è diversa. La sentenza n. 7672 del 2025, resa sulla medesima vicenda in sede di rinvio, ha chiarito che la parificazione non è fonte di legittimazione al rilascio di qualsivoglia titolo, ma solo di quelli che la scuola parificata può formare in coerenza con le norme che ne regolano il corrispondente regime. L’Amministrazione scolastica resta pertanto tenuta a verificare i presupposti di fondo per l’esercizio del potere di rilascio dei titoli, in applicazione dei principi di legalità e imparzialità.
Sul piano sostanziale, la vicenda si colloca nel passaggio dell’istruzione professionale dal regime triennale a quello quinquennale operato dal d.P.R. n. 87 del 2010. L’art. 8, comma 5, ha consentito agli istituti professionali di continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, ma solo nel regime transitorio, che la Corte territoriale ha accertato essere durato un solo anno.
A ciò si aggiunge la disposizione dell’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62 del 2000, secondo cui la parità comporta la organica costituzione di corsi completi e non può essere riconosciuta a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi a iniziare dalla prima classe. La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dalla Corte Costituzionale n. 242 del 2014, ne ha tratto la piena legittimità del divieto di riconoscimento della parità a classi successive alla prima di un corso in via di esaurimento, in una logica di organicità e di rispetto degli standard qualitativi.
Ne deriva che nel 2012/2013 solo le scuole che avessero iniziato un corso nel 2010/2011 potevano svolgere esami di qualifica triennale. Il centro studi, divenuto paritario solo da quell’anno, non poteva gestire una classe terminale di un corso destinato al rilascio di diplomi di qualifica, né realizzare una sessione di esami per titoli equipollenti a quelli della scuola pubblica. Il decreto di riconoscimento retroattivo della parità non è quindi dirimente e i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie e di caducazione del rapporto restano legittimi, perché il rapporto non avrebbe potuto essere instaurato. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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