Spese di lite liquidate sotto i minimi del d.m. n. 55/2014 (Cass. civ. Sez. V n. 22258 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquida i compensi professionali e le spese di lite in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile. La liquidazione che, pur tenendo conto dell’attività svolta e del valore della controversia, risulti inferiore al minimo dello scaglione di riferimento è viziata per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dei parametri ministeriali, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dolendosi della misura delle spese riconosciute in suo favore: il valore della controversia era di euro 3.356,00 e la liquidazione, oltre a essere inferiore ai minimi di scaglione, non era sorretta da alcuna motivazione. L’Agenzia si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell’art. 2233 cod. civ. La questione riguarda i limiti entro cui il giudice può determinare il quantum delle spese quando liquida secondo i parametri ministeriali.

La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dei parametri, perché tali valori hanno carattere inderogabile. A sostegno sono citate Cass. n. 9815 del 13.04.2023 e Cass. n. 14198 del 05.05.2022.

Applicando il principio al caso concreto, la liquidazione operata dal giudice di appello è ritenuta erronea: tenuto conto dell’attività svolta e del valore della controversia, essa è inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, pari almeno a euro 991,00. La difformità rispetto ai parametri inderogabili non è compensata da alcuna motivazione idonea a giustificare lo scostamento.

Il motivo è quindi accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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