Trattenimento dello straniero: obbligo di informativa sulla protezione internazionale (Cass. civ. Sez. I n. 5932 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri condotti presso gli appositi punti di crisi per esigenze di soccorso e prima assistenza un’informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri e sulla possibilità di rimpatrio volontario assistito. Detto obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione, poiché il silenzio non assume rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente che il decreto di respingimento o di trattenimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se dal foglio notizie o da altri atti non emergono i tempi e le modalità dell’informativa, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. Il giudice della convalida del trattenimento è tenuto a rilevare d’ufficio, in via incidentale, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era stato soccorso in mare a bordo di un natante insieme ad altri connazionali. Nella stessa data era stato redatto il foglio notizie. Trasferito presso l’hotspot, era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e condotto presso gli uffici della Questura, dove aveva sottoscritto un secondo foglio notizie e ricevuto la notifica del decreto di respingimento; contestualmente era stato emesso il decreto di trattenimento presso il Centro per i rimpatri.

Il Questore aveva richiesto la convalida al Giudice di pace, che si era pronunciato il 2 settembre 2022. A seguito della proposizione della domanda di protezione internazionale, il Questore aveva richiesto la convalida di un secondo decreto di trattenimento. Con l’ordinanza del 13 settembre 2022 il Tribunale di Torino aveva convalidato il provvedimento. Avverso i due provvedimenti di convalida il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione, riuniti per connessione.

La Motivazione della Corte

I motivi dei due ricorsi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La motivazione resa nei provvedimenti impugnati è standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione alla convalida, in particolare non dà conto dell’assolvimento del dovere di informativa previsto dall’art. 10 ter del d.lgs. n. 286/1998.

La Corte interpreta la norma in conformità al parametro costituzionale dell’art. 117 Cost., come conformato dalla giurisprudenza CEDU richiamata. L’obbligo di informativa è diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo. Esso sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile con tale volontà non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente informata.

Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che nel decreto si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti o mezzi di prova offerti dall’amministrazione. Devono emergere i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, per consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite.

Il ricorrente, dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, ha posto una questione di manifesta illegittimità del respingimento e, di conseguenza, del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto indagare prima di emettere la convalida. In sede di convalida, il giudice è tenuto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.

La Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui il controllo giurisdizionale sulle condizioni di legalità del trattenimento impone all’autorità di sollevare d’ufficio l’eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall’interessato.

Ne consegue la cassazione senza rinvio di entrambi i provvedimenti, poiché il processo non può essere proseguito: il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato; la richiesta di distrazione non costituisce rinuncia implicita al beneficio, poiché il difensore non può disporre del diritto del suo assistito. Essendo soccombente un’Amministrazione statale, le spese andranno liquidate dal Giudice di pace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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