Verbale Inps, fede privilegiata e valutazione delle dichiarazioni dei verbalizzanti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29777 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento e alle dichiarazioni delle parti. Le dichiarazioni riferite dai verbalizzanti e gli apprezzamenti valutativi restano invece liberamente apprezzabili dal giudice, che può attribuire loro maggior rilievo rispetto a quelle raccolte in giudizio, considerandole prova sufficiente in mancanza di elementi contrari, purché motivi adeguatamente. L’opponente che contesti la verità sostanziale di tali dichiarazioni non deve necessariamente esperire la querela di falso, ma ciò non le rende prive di efficacia probatoria: il giudice del merito è tenuto a esaminarle e a valutarle nel complesso delle risultanze processuali.
Il Fatto
La struttura societaria ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale con cui l’Istituto previdenziale aveva accertato l’obbligo di versamento dei contributi per l’attività resa da lavoratori formalmente collocati in Cassa integrazione guadagni, ordinaria e Covid, che avevano invece prestato regolare servizio presso i cantieri dei committenti. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo provato lo svolgimento effettivo dell’attività e la fittizietà delle assunzioni, con conseguente annullamento delle posizioni contributive e addebito della contribuzione omessa.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui l’Istituto ha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio.
La Motivazione della Corte
I tre motivi — violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte ritenuto dimostrata la fittizietà della CIG senza ammettere la prova testimoniale; violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. per avere attribuito fede privilegiata a documentazione non prodotta in atti; violazione dell’art. 2697 cod. civ. per la mancata ammissione delle prove richieste — sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili.
Il Collegio ricostruisce la disciplina probatoria del verbale di opposizione a ordinanza-ingiunzione. La fede privilegiata copre i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento, la provenienza del documento e le dichiarazioni delle parti. Non si estende invece alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte né agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante. Ne deriva che l’opponente può limitarsi a contestarne la verità senza esperire la querela di falso, ma ciò non priva quelle parti del documento di ogni efficacia probatoria.
Il giudice del merito deve pertanto esaminarle e valutarle con i poteri discrezionali di apprezzamento della prova, considerando il complesso delle risultanze processuali, la formulazione e i limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 10634 del 2025, Cass. n. 23800 del 2014 e Cass. n. 23252 del 2024.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che le censure pretendono in realtà una diversa valutazione delle emergenze istruttorie. La Corte di merito ha ricostruito gli elementi di fatto anche risultanti dal verbale ed è pervenuta al convincimento che il personale formalmente in CIG avesse invece lavorato, con la conseguenza che l’indennità non era dovuta ed erano invece specificatamente dovuti i contributi. La sentenza risulta adeguatamente motivata e non incorre in vizi di motivazione che nel ricorso non sono neppure denunciati.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende. È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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