Notifica atto impositivo: rileva la consegna all’ufficio postale (Cass. civ. Sez. V n. 30227 del 16.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione. Non ostano la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui una società ha richiesto a una contribuente il pagamento dell’ICI per l’anno 2013. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo rispettato il termine di decadenza dell’esercizio del potere impositivo in applicazione del principio di scissione degli effetti della notifica.
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, escludendo l’applicabilità di tale principio — riservato agli atti processuali — e giudicando tardiva la notifica dell’atto impugnato, avvenuta in data successiva. La società ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; la contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 149, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In via preliminare la Corte ha verificato la tempestività dell’impugnazione: la sentenza di appello, depositata e non notificata, è stata consegnata a mezzo pec entro il termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito la Suprema Corte ha ribadito l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 40543 del 2021: in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, senza che rilevino la natura recettizia dell’atto o la qualità del soggetto notificante. Ai fini del termine di decadenza assume dunque rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza da parte del contribuente.
Applicando tale principio, la Corte ha accertato che la ricorrente ha consegnato l’atto all’ufficio postale per la notifica entro il termine. Richiamato l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, che fissa il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ha concluso per la tempestività della notifica.
La Corte ha inoltre distinto il termine di decadenza quinquennale, insuscettibile di interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto tributario, dal termine di prescrizione cui è soggetto il credito dopo la sua liquidazione, richiamando sul punto anche Sez. 6-5 n. 9749 del 2018. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito con il rigetto dell’originario ricorso, compensando le spese del merito e condannando l’intimata alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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