Condono fiscale e versamenti utili: sola l’unica soluzione estingue (Cass. civ. Sez. V n. 286 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono fiscale, ai sensi degli artt. 12, comma 2-ter, legge n. 289 del 2002 e della legge n. 212 del 2003, la definizione dei carichi di ruolo pregressi ha efficacia anche per i ruoli consegnati al concessionario tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001, quando effettuata in unica soluzione o con il versamento dell’80% del dovuto nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 25 giugno 2003. I versamenti “utili” che escludono l’accesso alla proroga sono soltanto quelli immediatamente estintivi degli obblighi, cioè quelli eseguiti in unica soluzione. La definizione non opera, per le partite di IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, dovendosi disapplicare la norma interna.

Il Fatto

Una società cooperativa contribuente aderiva alla definizione agevolata dei carichi di ruolo. L’Agenzia delle entrate rispondeva con un diniego. La società impugnava il provvedimento e la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso; l’Ufficio proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la pronuncia di primo grado. L’Amministrazione finanziaria ricorreva allora per cassazione con un solo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 12 legge n. 289 del 2002 e 10 legge n. 212 del 2000, oltre che della direttiva 77/388/CE. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la censura dell’Agenzia, che contesta l’ancoraggio della decisione impugnata al principio di affidamento e buona fede senza valutare le condizioni oggettive e temporali del perfezionamento della definizione, trattandosi di condono clemenziale e non premiale.

Il Collegio richiama la legge n. 212 del 2003, di conversione del d.L. n. 143 del 2003, che all’art. 1, comma 2, ha stabilito l’utilità dei versamenti effettuati tra il 17 aprile e il 25 giugno 2003 ai fini delle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina opera anche per chi aveva pagato la prima rata prima dell’entrata in vigore del d.L. n. 143/2003.

Il passaggio decisivo riguarda la nozione di versamenti “utili”. Il d.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), limitano la platea dei destinatari della proroga a chi, alla data di entrata in vigore del decreto, non aveva effettuato versamenti utili per la definizione. Per tali devono intendersi soltanto quelli immediatamente estintivi degli obblighi, ossia quelli eseguiti in unica soluzione.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. sez. 5, n. 396/2015; n. 2101/2015; n. 11224/2016; n. 1637/2016; n. 3443/2017), che equipara la disciplina dell’art. 12, comma 2-ter, a quella dei commi 1 e 2, salvo l’estensione del beneficio ai ruoli consegnati nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2003. Ne deriva la condonabilità delle sole partite per le quali il ruolo era stato affidato al concessionario entro il 30 giugno 2001, con versamento effettuato nel maggio 2003, ma non di quelle consegnate successivamente, estranee a ogni previsione normativa.

Quanto alla partita avente a oggetto l’IVA, la Corte applica la giurisprudenza unionale recepita da Cass. Sez. Un. n. 3674 del 2010: l’art. 12 legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire la cartella con il pagamento del 25% dell’iscritto a ruolo, va disapplicato per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE, alla stregua dell’interpretazione imposta dalla sentenza della Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06. La Corte esclude inoltre profili di illegittimità costituzionale, essendo già intervenuta Corte cost., ord. n. 47/2006.

Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con rigetto nel resto; decidendo nel merito, è rigettato l’originario ricorso della società contribuente nelle parti in cui il ricorso è accolto. Le spese sono compensate per la parziale soccombenza di ciascuna parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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