Operazioni inesistenti: pagamento e fattura non provano l’effettività (Cass. civ. Sez. V n. 30427 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni inesistenti, l’onere probatorio gravante sul contribuente non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Non integra la motivazione apparente, rilevante ai fini dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, pur succinta, esponga una chiara ratio decidendi. Il giudicato penale non spiega automaticamente efficacia nel processo tributario, ma può essere valutato come fonte di prova dal giudice, nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento. La censura che introduce una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile, se il ricorrente non indica l’atto in cui l’ha dedotta.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso proposto da un contribuente, titolare di ditta individuale, contro un avviso di accertamento analitico relativo all’anno di imposta 2006. L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a imposizione diretta costi indeducibili e a Iva costi indetraibili, in relazione a fatture emesse da tre società.
La Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva l’appello del contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla detraibilità dell’Iva per le fatture delle tre società. La Corte lo ha ritenuto infondato: la motivazione apparente si configura quando la motivazione manchi del tutto o consista in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. La CTR, pur in forma succinta, aveva esposto una chiara ratio decidendi, dando rilievo alla regolare emissione e registrazione, all’effettività della prestazione e alla clausola di registrazione.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 6, commi 8 e 9, d.lgs. n. 471 del 1997 in tema di autofatturazione, è stato dichiarato inammissibile: la questione non risultava esaminata dalla CTR e l’ufficio non ne aveva esplicitato la rilevanza nell’avviso di accertamento, che delimita l’oggetto del giudizio tributario.
Il terzo motivo conteneva più censure. La prima, sulle fatture di una società, è stata accolta nei termini di cui in motivazione. La CTR aveva dato rilievo alla sola prova dei pagamenti, desunta da un bonifico e dalle dichiarazioni rese in sede penale; la Corte ha ribadito che l’onere probatorio del contribuente non è assolto con l’esibizione della fattura, la regolarità delle scritture contabili o i mezzi di pagamento, richiamando Cass. n. 33915/2019 e Cass. n. 28572/2017.
La seconda censura, sull’utilizzabilità di documentazione depositata solo in appello, è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio precedente la questione fosse stata dedotta, richiamando Cass. n. 28480/2005 e Cass. n. 32804/2019. La terza censura, sul doppio binario, è stata ritenuta infondata: la CTR non si era limitata a recepire il giudicato penale assolutorio, ma ne aveva condiviso gli esiti con autonomo apprezzamento, conformemente a Cass. n. 17258/2019. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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