Occupazione abusiva permanente e legittimazione del proprietario attuale al risarcimento (Cass. civ. Sez. II n. 30448 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione abusiva di una porzione di fondo altrui integra un illecito a carattere permanente, i cui effetti si rinnovano finché perdura la situazione antigiuridica. Ne consegue che la legittimazione a proporre la domanda risarcitoria spetta al titolare del diritto di proprietà nel momento in cui il danno sussiste, e non solo a chi era proprietario al momento in cui la condotta è stata realizzata. La preesistenza del manufatto rispetto all’acquisto del fondo leso non è elemento dirimente: essa non prova né la proprietà esclusiva dell’autore dell’opera né che il muro giaccia interamente sul suo terreno. In sede di legittimità, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, pena la surrettizia trasformazione del giudizio di cassazione in un non consentito terzo grado di merito.
Il Fatto
Una società, dopo aver acquistato un lotto con fabbricato confinante con la proprietà della vicina, agisce in giudizio sostenendo che quest’ultima, nel sopraelevare la propria costruzione, ha invaso abusivamente porzioni del suo fondo, con riduzione delle volumetrie realizzabili e vendibili. Chiede la condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 12.600,00, oltre accessori.
La convenuta contesta i presupposti dell’azione, invocando il corretto esercizio delle facoltà riconosciute dagli artt. 884 e 885 cod. civ.. Il giudice di primo grado rigetta la domanda, escludendo che si tratti di muro comune e ritenendo applicabile l’art. 885 cod. civ.. La società appella e la Corte d’appello, sezione distaccata di Sassari, accoglie il gravame, riconoscendo l’occupazione abusiva e il danno. La soccombente ricorre in cassazione con dieci motivi; la ricorrente chiede la decisione con il procedimento accelerato ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte esclude preliminarmente ogni incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata a comporre il collegio giudicante. Nel procedimento ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il consigliere delegato può far parte ed essere nominato relatore del collegio investito della definizione, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., poiché la proposta non rivela funzione decisoria né assume valore di pronuncia definitiva.
Nel merito, i primi due motivi sono infondati. La Corte d’appello ha richiamato l’esito della C.T.U. esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, non contestato dalle parti, che ha individuato il confine in corrispondenza della linea mediana del muro. Ne ha tratto che la sopraelevazione non costituisce costruzione in aderenza sul confine, ma opera che per venti centimetri e per tutta la lunghezza corre sulla proprietà della società. Si tratta di un accertamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce la distinzione tra violazione di legge e falsa applicazione di legge: la prima consiste nell’inesatta ricognizione della fattispecie astratta, la seconda nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non idonea a regolarla. Non rientra invece nell’ambito del paradigma la deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, estranea all’esatta interpretazione della norma. Con le censure proposte la ricorrente mira a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti e un riesame del materiale probatorio.
La Corte aggiunge che l’illecito posto in essere è a carattere permanente: legittimato a proporre la domanda è quindi il titolare del diritto nel momento in cui il danno sussiste, non solo chi lo era quando il danno è stato realizzato. La preesistenza del muro rispetto al titolo di acquisto non prova né che fosse stato eretto dalla ricorrente, né che giacesse per intero sul suo terreno.
Il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo, connessi, sono infondati: attingono la statuizione sul danno di € 12.600,00, stimato dalla Corte distrettuale in base alla C.T.U., che aveva accertato l’occupazione di 5,40 mq di suolo. Anche qui la ricorrente contrappone una propria ricostruzione fattuale. Il nono e il decimo motivo sono infondati: costituisce capo autonomo della sentenza, suscettibile di giudicato interno, solo quello che risolva una questione controversa con propria individualità, non le mere premesse logiche della statuizione. Nella specie la questione del danno era stata riproposta in appello, onde nessun giudicato si è formato.
Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza e applicazione degli ultimi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ., contenendo l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna per lite temeraria.
Nota della Redazione
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