Revocatoria: patrimonio residuo e insufficienza valutati al momento dell’atto (Cass. civ. Sez. III n. 17390 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, la sussistenza dell’eventus damni deve essere verificata con riferimento al momento in cui viene compiuto l’atto di disposizione, quando può essere apprezzato se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni creditorie. Le successive vicende patrimoniali, non collegate direttamente all’atto dispositivo, restano irrilevanti. Il giudice di merito, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, incontra il solo limite del principio di probabilità, essendo sufficiente che l’inferenza presuntiva sia effettuata secondo un canone di ragionevole probabilità e non secondo necessità assoluta. L’impugnazione di una decisione fondata su una pluralità di ordini di ragioni autonomi e convergenti, ciascuno idoneo a sostenere il dictum, deve investire utilmente tutti i profili, poiché la mancata critica di uno di essi rende il gravame inidoneo al raggiungimento del suo scopo.
Il Fatto
Una società aveva garantito, verso una banca poi confluita nel Banco di Napoli S.p.a., le obbligazioni di una s.r.l. La garante, nel 2008, aveva trasferito al figlio il diritto di proprietà su un immobile di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3338/2016, aveva rigettato la domanda di accertamento della simulazione di quell’atto e accolto quella di revocatoria ex art. 2901 cod. civ.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2155/2020, ha dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria del credito per difetto di prova della cessione e ha rigettato l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado. La disponente e l’acquirente hanno proposto ricorso principale per cassazione con tre motivi; la cessionaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, i ricorrenti contestano l’applicazione del principio espresso da Cass. n. 3538/2019, sostenendo che la valutazione della sufficienza del patrimonio residuo andava riferita al momento della domanda e non a quello della cessione. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha considerato l’acquisto del villino, ritenendolo irrilevante ai fini dell’esclusione dell’eventus damni, perché il valore del bene acquistato, pari a euro 165.000,00, a fronte di un credito di importo ben maggiore, rendeva il patrimonio della debitrice incapace di soddisfare le ragioni della banca.
Il giudice di merito ha così affermato una duplice ratio decidendi: da un lato, la valutazione del patrimonio residuo con riferimento al momento dell’atto dispositivo; dall’altro, l’insufficienza di quel patrimonio anche tenendo conto del successivo acquisto. L’ipotesi ricostruttiva dei ricorrenti, che somma al valore del villino quello del diritto di usufrutto, si fonda su assunti assertivi e generici. Ne deriva l’irrilevanza del dissequestro del villino e il passaggio in giudicato della ratio non confutata, secondo il principio di Cass. n. 13595/2021.
Sul secondo motivo, concernente il ragionamento presuntivo, la Corte ribadisce che il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità. Non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione facciano apparire il fatto ignoto come unica conseguenza possibile, essendo sufficiente un canone di ragionevole probabilità, con riferimento a connessioni di accadimenti secondo regole di esperienza basate sull’id quod plerumque accidit (Cass. n. 24719/2022). Ciò che i ricorrenti censurano è, in realtà, il giudizio di fatto.
Sul terzo motivo, relativo alla compensazione delle spese, la Corte osserva che l’intervento volontario adesivo del cessionario avrebbe comportato, ove ammissibile, la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese. Proprio la dichiarata inammissibilità ha giustificato la compensazione. Il motivo è infondato e generico.
Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata impugnata la statuizione sulle spese. La Corte richiama comunque la giurisprudenza sulla cessione in blocco (Cass. n. 17944/2023, Cass. n. 9412/2023, Cass. n. 7688/2024): la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notifica della cessione, ma non dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione. Il ricorso principale è rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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