Previdenza forense, rivalutazione dei redditi pensionabili dal 1980 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30449 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. Il d.m. 30.9.1982, adottato su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa, ha valore meramente ricognitivo e non può derogare al criterio normativo primario. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576 del 1980, sono tuttavia quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, non secondo quello maggiore dovuto.
Il Fatto
Un avvocato ha convenuto in giudizio la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense davanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il ricalcolo della pensione riconosciutagli a far data dal 1° dicembre 2009. Il professionista contestava i parametri di rivalutazione dei redditi professionali utilizzati dall’Ente, invocando la corretta applicazione degli artt. 15 e seguenti della legge n. 576 del 1980, e domandava la condanna della Cassa al pagamento delle differenze sui ratei pensionistici.
Il Tribunale accoglieva la domanda ma accoglieva anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa, condannandola al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame dell’Ente, rideterminava il trattamento. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; il professionista ha resistito con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per tardività. Il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre, nel rito del lavoro, non dalla lettura del dispositivo in udienza ma dal deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, salvo il caso dell’appello con riserva di motivi di cui all’art. 433, comma 2, cod. proc. civ. Essendo la sentenza depositata il 28 luglio 2023 e il ricorso notificato il 25 gennaio 2024, l’impugnazione è tempestiva.
Nel merito del primo motivo, relativo alla decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili, il Collegio conferma l’orientamento consolidato. La rivalutazione dei redditi opera secondo il disposto dell’art. 27, comma 4, della legge n. 576 del 1980, cioè sulla base dell’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge, il 1980, e dunque della variazione ISTAT registrata nel 1979. Le pronunce richiamate poggiano sul principio delle Sezioni Unite n. 7281 del 2004, per cui quella disposizione non è norma di diritto transitorio ma detta un criterio generale, applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge.
La Corte precisa che tale lettura non è smentita dalle Sezioni Unite del 2004, che hanno riguardato la diversa tematica della rivalutazione delle pensioni ex art. 16, comma 1, e non la rivalutazione dei redditi ex art. 15 su cui si calcola la pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie non si tratta di rivalutare le pensioni dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, ma di rivalutare i redditi già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge.
Il d.m. 30.9.1982, che fa decorrere la rivalutazione dal 1981, non osta: la delibera della Cassa ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT e, trattandosi di atto regolamentare, può essere disapplicata ove contraria alla norma primaria. Il secondo motivo è inammissibile, perché assume il Regolamento della Cassa come norma direttamente violata senza prospettare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ed è infondato laddove desume dall’art. 2 della legge n. 576 del 1980 l’azzeramento dell’annualità per contribuzione solo parziale.
È invece fondato il terzo motivo: i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata, sicché, in caso di rivalutazione con coefficiente inferiore a quello dovuto e corrispondente minor contribuzione, la pensione va calcolata sui redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato. La sentenza è cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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