Inammissibile il regolamento di competenza contro ordinanza non decisoria su eccezione respinta (Cass. civ. Sez. I n. 30654 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, disattendendo l’eccezione di incompetenza, afferma la propria competenza e dispone la prosecuzione del giudizio davanti a sé è impugnabile con il regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. solo se preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal preventivo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, oppure se il giudice abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria e deliba sommariamente la competenza ha natura interinale e non è impugnabile con il regolamento, non contenendo alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza.

Il Fatto

La società ricorrente propone regolamento di competenza contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, nell’ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe, a suo dire, definitivamente deciso una questione preliminare di competenza sollevata dalla parte opponente. La società controricorrente resiste con controricorso.

La questione approda in Cassazione perché la ricorrente assume che il Tribunale abbia statuito in modo definitivo sulla competenza, così rendendo il provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 20449 del 2014, secondo cui, anche dopo la novella di cui alla legge n. 69/2009, che ha mutato la forma della decisione sulla competenza da sentenza in ordinanza, il provvedimento che respinge l’eccezione e afferma la propria competenza disponendo la prosecuzione del giudizio resta sottratto al regolamento di competenza. Ciò vale ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, salvo che il giudice abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, l’attitudine della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione davanti a sé.

Il Collegio richiama poi l’indirizzo di Cass. n. 23309 del 2015: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordinanza che nega la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto opposto ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati a esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione, senza interferire sulla definizione della causa. Essa non è quindi impugnabile con il regolamento di competenza neppure quando la questione di competenza sia stata sommariamente delibata per decidere sulla sussistenza delle condizioni di concessione della sospensione, data la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza.

Nel caso concreto, il Tribunale di Milano, dopo avere argomentato sulle ragioni che deponevano per la competenza del giudice adito, ha concluso nel senso che, pur nella limitata delibazione richiesta ai fini dell’art. 649 cod. proc. civ., non apparivano sussistere evidenti ragioni di fondatezza dell’eccezione di incompetenza. La Corte ne trae la conseguenza che il giudice di merito, il quale non ha d’altronde fatto precisare le conclusioni, non ha affatto statuito in modo inequivocabile e incontrovertibile sulla propria competenza.

Il provvedimento impugnato è dunque non decisorio. Da qui l’inammissibilità del ricorso, con rimessione al giudice di merito della statuizione sulle spese di questo giudizio e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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